Legge Ordinaria n. 587 del 11/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1975 n. 323)
Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Entro  un  mese  dall'entrata  in  vigore  della presente legge, il
Ministero  dell'interno  indira' un concorso, per titoli e colloquio,
per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.
  Il concorso e' riservato a coloro che, in servizio non di ruolo con
incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data del 30
giugno  1975  abbiano  maturato,  in  tale  posizione,  un periodo di
servizio anche non continuativo di almeno sei mesi.
  E'  richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 1,
quinto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1972,  n.  749,  ovvero  del diploma di abilitazione alle funzioni di
segretario  comunale.  Sono  altresi' ammessi coloro che, in possesso
del  titolo  di  studio  di  scuola  media  di secondo grado, abbiano
prestato  almeno  quattro  anni  di  servizio alla data del 30 giugno
1975. Si prescinde dal limite di eta'.
  Il  colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della
tabella  C  allegata  al  decreto  del Presidente della Repubblica 23
giugno 1972, n. 749.
  Agli   idonei   del  concorso,  per  titoli  e  per  colloquio,  e'
attribuita,  secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento
della  stessa,  la  meta'  dei  posti  che  siano  vacanti  alla data
d'entrata  in  vigore  della  presente legge e che si rendano vacanti
successivamente.
  Le  nomine  sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno
del  mese  successivo  a  quello  di  approvazione della graduatoria,
detratti  i posti vacanti da attribuire con i concorsi, per titoli ed
esami,  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
  Si  osservano,  in quanto applicabili e non derogati dalla presente
legge,  gli  articoli  1,  2  e 31, commi terzo, quarto e quinto, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
  Il  primo, il secondo e il sesto comma dell'articolo 31 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  giugno  1972,  n.  749,  sono
abrogati.  In conseguenza, e' revocato il bando di concorso, per soli
titoli,  indetto  con  decreto  ministeriale n. 17300.15.7 in data 30
gennaio 1975.
 

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