Legge Ordinaria n. 611 del 18/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 11 dicembre 1975 n. 326)
Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, per l'anno finanziario
1975,  per  la  concessione  da  parte  delle  regioni, sulla base di
proprie  leggi,  di  anticipazioni,  fidejussioni  e  concorsi  negli
interessi  su prestiti a favore delle cantine sociali, per consentire
alle  cantine  sociali medesime di corrispondere acconti ai soci, con
riferimento  al  prezzo  di orientamento comunitario del vino, per le
uve conferite nella vendemmia 1975.
  Lo  stanziamento  sara'  iscritto  nello  stato  di  previsione del
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  che,  entro  un  mese
dall'entrata  in vigore della presente legge, provvedera', sentita la
commissione  di  cui  all'articolo  13 della legge 16 maggio 1970, n.
281,  al  riparto  delle  relative  disponibilita' finanziarie tra le
regioni,  comprese  quelle a statuto speciale, e le province autonome
di Trento e Bolzano in relazione alla quantita' di prodotto conferita
nel 1975.
  All'onere  derivante  dalla presente legge si fara' fronte mediante
riduzione  di  pari importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1975.
  Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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