Legge Ordinaria n. 698 del 23/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1975 n. 343)
Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Opera   nazionale   per   la   protezione   della   maternita'  e
dell'infanzia  istituita  con legge 10 dicembre 1925, numero 2277, e'
soppressa alla data del 31 dicembre 1975.
  Alle  operazioni  di  liquidazione provvede il Ministero del tesoro
con  le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre
1956,  n.  1404,  salvo  quanto  diversamente disposto dai successivi
articoli.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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