Legge Ordinaria n. 725 del 22/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1976 n. 4)
Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, recante disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  3 della legge 29 maggio 1967, n. 371, e' sostituito dal
seguente:
  "L'ammissione  al  corso  dell'Accademia ha luogo mediante concorso
per esami a cui possono partecipare:
    1)  i  giovani,  anche  se  gia'  alle armi, muniti di diploma di
istituto   di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di  durata
quinquennale  o  di  abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il
18° anno di eta' e non superato il 23°;
    2)   i   sottufficiali   in   servizio  permanente,  in  servizio
continuativo, in ferma o in rafferma della guardia di finanza, muniti
di  uno  dei  titoli  di  studio  di  cui al precedente n. 1, che non
abbiano superato il 33° anno di eta'".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1975

                                LEONE

                                                     MORO - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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