Legge Ordinaria n. 159 del 30/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1976 n. 116)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge  4  marzo  1976,  n.  31, contenente disposizioni
penali in materia di infrazioni valutarie, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
    nell'articolo 1, al primo e secondo comma, dopo le parole: "senza
t'autorizzazione  prevista  dalle  norme  in  materia valutaria" sono
aggiunte   le   altre:   "ovvero   con  autorizzazione  indebitamente
ottenuta";
    dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
    "Chiunque,  in violazione delle norme valutarie, omette di cedere
entro  trenta  giorni  all'Ufficio  italiano  dei cambi valuta estera
comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, e' punito con
la sanzione prevista dal comma precedente";
    al terzo comma, e' soppressa la parola: "esportati";
    al  quarto  comma,  le  parole:  "sono  concorse  nel reato" sono
sostituite  dalle  altre: "hanno concorso nel reato" e le parole: "se
nel  reato sono concorsi" sono sostituite con le altre: "se nel reato
hanno concorso";
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Se  il  valore  dei beni ovvero delle disponibilita' o attivita'
costituite   all'estero   ovvero   della  valuta  estera  non  ceduta
all'Ufficio  italiano  dei  cambi  non  supera  lire 500 mila, non si
applicano  le disposizioni dei commi precedenti ed il fatto e' punito
con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti";
    nell'articolo  3,  alla  fine  del  primo comma, sono aggiunte le
parole:
    "purche'  l'azione  o l'omissione abbia favorito il compimento di
uno dei reati previsti dall'articolo 1";
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "Nel  caso di violazioni dell'articolo 1 o del presente articolo,
il  rapporto  deve  essere  inviato  anche  alla  Banca d'Italia e al
Ministero del tesoro. La Banca d'Italia puo' sospendere o revocare la
concessione  di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una
o  piu' delle sue agenzie. Il Ministro per il tesoro quale presidente
del  Comitato  interministeriale  del  credito e del risparmio, ha la
facolta'  di  disporre  direttamente  la  sospensione o la revoca, se
questa  non  e' stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine
di due mesi dalla data del rapporto.
    L'operatore  che  nei moduli e nei documenti necessari al fine di
ottenere  le  autorizzazioni  concernenti il regolamento valutario di
operazioni  commerciali  o  finanziarie  con l'estero non dichiari il
vero,  o  prospetti  il  falso,  e'  punito,  qualora  il  fatto  non
costituisca  piu'  grave  reato,  con l'ammenda da lire 100 mila a un
milione.
    Se  il fatto e' particolarmente grave, la pena e' dell'arresto da
sei  mesi  ad  un  anno  e  dell'ammenda da lire un milione a lire 20
milioni";
    nell'articolo 4, e' aggiunto in fine il seguente comma:
    "La  competenza  a giudicare spetta al tribunale del luogo in cui
e' avvenuto l'accertamento dei reati previsti dagli articoli 1 e 3";
    nell'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Per  i  reati  previsti dal presente decreto, gli atti preveduti
dal  secondo  comma  dell'articolo 340 del codice di procedura penale
possono  essere  compiuti,  in  deroga  al disposto dell'ultimo comma
dello stesso articolo 340, dagli ufficiali di polizia giudiziaria per
delegazione del giudice";
    al  secondo  comma,  sono  soppresse  le  parole:  "che  siano di
particolare gravita'";
    dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
    "Art.  6-bis.  -  Il  quinto  comma  dell'articolo  3  del  regio
decreto-legge  12  maggio  1938,  n.  794,  convertito  nella legge 9
gennaio  1939, n. 380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla
guardia  di  finanza,  in  materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio
1929,  n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche
ai fini della vigilanza per la difesa valutaria" ;
    l'articolo 8, e' sostituito dal seguente:
    "Art.   8.   -   Ai   fatti  previsti  come  reato  dal  presente
decreto-legge,  si  applicano  anche  dal  giudice penale, quale pena
accessoria,  le  sanzioni  di carattere amministrativo previste dalle
disposizioni vigenti".
 

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