Legge Ordinaria n. 3 del 07/01/1976 (Pubblicata nella G.U. del 21 gennaio 1976 n. 17)
Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
          Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale

  Il  titolo  di  dottore  agronomo e quello di dottore forestale, al
fine  dell'esercizio delle attivita' di cui al successivo articolo 2,
spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio
della  professione,  con  tutte le relative specializzazioni, e siano
iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)