Legge Ordinaria n. 336 del 29/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1976 n. 143)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,
concernente  provvidenze  per le popolazioni dei comuni della regione
Friuli-Venezia  Giulia  colpiti dal terremoto del maggio 1976, con le
seguenti modificazioni:

  All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "di lire 200 miliardi"
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  ",  nonche'  un contributo
speciale  di  lire  dieci  miliardi per il 1976, lire 20 miliardi per
ciascuno  degli  esercizi  dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il
1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi";
  al  secondo  comma,  punto  1),  dopo  le parole: "Concessione alle
imprese  industriali,  commerciali,  artigiane  e  turistiche",  sono
inserite  le  seguenti:  "singole  o  associate  e alle cooperative";
successivamente, dopo le parole: "per la ricostituzione delle scorte"
sono  inserite  le  seguenti:  "e  quelle  per  la conservazione e il
trasporto  dei prodotti"; allo stesso comma il punto 2) e' sostituito
dal seguente:
  "2) Agricoltura:
    a) concessione di contributi di pronto intervento da erogare alle
aziende  agricole  singole  ed  associate,  secondo  le  modalita' da
fissare  con  legge  regionale.  Sono  riconosciute,  nel loro intero
ammontare,  tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del
presente   decreto  e  che  riguardano  la  raccolta,  il  trasporto,
l'alimentazione,  il  ricovero  del bestiame e in genere ogni urgente
intervento  (compreso  l'acquisto di attrezzature necessarie) rivolto
alla  salvaguardia  del  bestiame,  dei  prodotti  zootecnici  e  dei
foraggi;
    b)  concessione  di contributi per la ricostituzione delle scorte
vive e morte e per il ripristino delle strutture fondiarie, aziendali
e  interaziendali,  degli impianti collettivi e delle opere pubbliche
di  bonifica e di bonifica montana, secondo le modalita' da stabilire
con legge regionale;
    c)  i  contributi  diretti  al ripristino, di cui alla precedente
lettera  b),  potranno  estendersi ad opere di ampliamento fino ad un
massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza";

  al  punto 3), lettera d), dopo le parole: "Istituti autonomi per le
case  popolari",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ed alle cooperative
edilizie";

  sempre al punto 3), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  "f)   acquisto   eventuale  di  abitazioni  mobili  o  ad  elementi
componibili";

  al  quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
riparazioni   non  e'  richiesta  la  preventiva  autorizzazione  per
l'inizio  dei  lavori  di  cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio
1974, n. 64";

  dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
    "I  controlli  relativi alle deroghe di cui alla legge 2 febbraio
1974, n. 64, sono esercitati dalla regione Friuli-Venezia Giulia";

  dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
    "Entro  6  mesi  dall'entrata  in vigore del presente decreto, la
regione  Friuli-Venezia  Giulia  in  collaborazione  con i competenti
organi  dell'amministrazione  dello  Stato, provvede all'accertamento
dei   danni  causati  dagli  eventi  sismici  del  maggio  1976,  per
l'adozione  dei  conseguenti  provvedimenti  legislativi,  statali  e
regionali,  anche  ai  fini dei contributi speciali da assegnare alla
regione".

  Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente:
    Art.  1-bis. - "Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad
enti  pubblici,  societa'  e  privati  dallo  Stato  e  dalla regione
Friuli-Venezia  Giulia  e  dagli  enti  locali  a  norma del presente
decreto   sono   resi  noti  mediante  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale   della   regione   e   affissione  agli  albi  dei  comuni
interessati.
    E'   fatto   obbligo   ai   beneficiari  dei  contributi  di  cui
all'articolo  1  di reimpiegarli nella zona determinata dalla regione
Friuli-Venezia  Giulia,  ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del
presente decreto, pena la revoca dei contributi stessi".

  All'articolo 2, i primi due commi sono sostituiti con i seguenti:
    "L'apporto  di  cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n.
198,  in  favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel
territorio  di  Trieste  e  nella provincia di Gorizia, e' elevato da
lire 100 miliardi a lire 150 miliardi e viene conferito in ragione di
lire  48  miliardi  in  ciascuno  degli  anni 1976 e 1977, di lire 36
miliardi nel 1978 e 18 miliardi nell'anno 1979.
    Presso  il  fondo  di  rotazione per le iniziative economiche nel
territorio  di Trieste e nella provincia di Gorizia e' costituita una
gestione  speciale,  con  contabilita' separata, alla quale affluira'
una  quota  non  superiore ai due terzi degli stanziamenti annuali di
cui al precedente comma.
    Le  eventuali  somme  che  residueranno  dall'impiego  dei  fondi
affluiti  alla gestione speciale di cui al comma precedente come pure
i   rientri  dei  finanziamenti  concessi  dalla  medesima  gestione,
affluiranno  al  fondo  di  rotazione  per  essere  utilizzati per le
finalita' di cui alla ricordata legge 30 aprile 1976, n. 198";

  al  terzo comma, le parole: "intese alla ricostruzione delle", sono
sostituite  dalle  seguenti:  ",  ivi  comprese quelle commerciali ed
agricole, intese alla ricostruzione e ubicate nelle";

  il quinto comma e' sostituito dai seguenti commi:
    "La  Cassa  di risparmio di Trieste, quella di Gorizia, quella di
Udine  e  Pordenone,  nonche'  il Mediocredito per le piccole e medie
imprese  del  Friuli-Venezia  Giulia,  sono autorizzati a compiere le
operazioni  creditizie previste dal presente articolo anche in deroga
a norme di legge e di statuto.
    Le  convenzioni  attualmente in vigore e regolanti i rapporti tra
il  Ministero  del  tesoro  e  il fondo di rotazione da un lato, e la
Cassa  di  risparmio  di  Trieste  e la Cassa di risparmio di Gorizia
dall'altro,  saranno  estese  al  Mediocredito per le piccole e medie
imprese del Friuli-Venezia Giulia ed alla Cassa di risparmio di Udine
e Pordenone".

  Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
    Art.  2-bis.  -  "Alle  operazioni di finanziamento concesse alle
imprese  artigiane  danneggiate  dai  terremoti  del  maggio 1976 nel
Friuli-Venezia  Giulia  si  applicano  le provvidenze previste per le
imprese  artigiane  dal  decreto-legge  18  novembre  1966,  n.  976,
convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    La  qualifica di impresa danneggiata dal terremoto e' certificata
dal  sindaco  del comune ovvero dalla camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato.
    La  garanzia  prevista  dall'articolo  38  del  decreto-legge  18
novembre  1966,  n.  976, convertito con modificazioni nella legge 23
dicembre  1966,  n.  1142,  si esplica nella misura del 100 per cento
della perdita finale.
    In deroga all'articolo 40-bis del decreto-legge 18 novembre 1966,
n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n.
1142, le imprese artigiane possono ottenere credito per la formazione
di  scorte  di  materie prime e di prodotti finiti fino ad un importo
massimo  pari ad un terzo del prestito accordato per il finanziamento
degli impianti aziendali.
    Limitatamente  alle  imprese  di  cui  al  presente  articolo, le
scadenze  indicate  dall'articolo  43  del  decreto-legge 18 novembre
1966,  n.  976,  convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre
1966,  n.  1142,  sono  sostituite  dalle scadenze relative agli anni
1976, 1977 e 1978.
    Con  decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della giunta
regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno stabiliti:
      a)  la  durata  delle operazioni di finanziamento effettuate ai
sensi del presente articolo, ivi comprese quelle di risconto compiute
dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
      b)  il  tasso  di interesse a carico delle imprese artigiane di
cui al primo comma del presente articolo;
      c)  l'importo  massimo  del  finanziamento  concedibile  ad una
stessa impresa artigiana danneggiata.
    Il  termine  di presentazione delle domande di finanziamento agli
istituti  ed  aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici
di  cui  al  presente  decreto,  e' fissato al 30 giugno 1977, e puo'
essere  prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta
della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia".

  All'articolo  3,  primo  comma,  dopo  la  parola  "economici" sono
inserite   le   seguenti:  "operanti  nei  comuni  indicati  a  norma
dell'articolo 20";

  dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
    "Per  un  periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si
e'   verificato   il   primo  fenomeno  sismico,  il  trattamento  di
integrazione   salariale   e   quello   per  assegni  familiari  sono
corrisposti,  altresi',  ai  lavoratori di cui ai precedenti commi in
tutti  i  casi di assenza dal lavoro comunque verificatasi. Lo stesso
trattamento  si  applica  ai lavoratori residenti nei comuni indicati
dall'articolo  1, anche se occupati presso aziende operanti in comuni
diversi   da   quelli  indicati  a  norma  di  tale  articolo.  Detti
trattamenti  non  sono  cumulabili  con la retribuzione eventualmente
percepita    o   con   indennita'   corrisposte   da   enti   gestori
dell'assicurazione contro le malattie";

  dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
    "Il  trattamento  di  cui al primo comma del presente articolo e'
esteso  ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi
sismici per un periodo massimo di sei mesi";

  l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
    "I periodi per i quali e' concesso il trattamento di cui al primo
comma  sono  riconosciuti  utili  d'ufficio  per il conseguimento del
diritto  alla  pensione  per  invalidita', vecchiaia, superstiti e di
anzianita' e per la determinazione della misura di queste, nonche' ai
fini  del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo
di  36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164,
e all'articolo 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427".

  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
    "Ai   lavoratori   residenti   nei   comuni   indicati   a  norma
dell'articolo  20  che  alla data del 6 maggio 1976 avevano diritto o
fruivano  delle  prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata
massima  di  dodici  mesi,  un'indennita' speciale nella misura di L.
5.000 giornaliere, nonche' il trattamento per assegni familiari.
    Gli  stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi,
altresi',  ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attivita'
nei  comuni  indicati  a  norma  dell'articolo  20, i quali rimangano
disoccupati  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  ai  lavoratori  agricoli  iscritti  negli elenchi
nominativi, ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del
7  maggio  1976  nonche'  ai  lavoratori emigrati che a seguito degli
eventi  sismici verificatisi nei comuni suddetti rientrino nei luoghi
di origine.
    Il  periodo  di  godimento  del trattamento previsto nel presente
articolo  e'  riconosciuto  utile  d'ufficio per il conseguimento del
diritto  alla  pensione  per  invalidita', vecchiaia, superstiti e di
anzianita'  e  per  la determinazione della misura di queste, nonche'
per il diritto alla assistenza sanitaria.
    Sono fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli".

  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
    Art.  4-bis.  -  "I  trattamenti  di cui agli articoli 3 e 4 sono
estesi  ai  lavoratori  dipendenti  da  aziende  di  tutti  i settori
economici  operanti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, che
siano  state  gravemente  danneggiate nella loro attivita' lavorativa
per effetto degli eventi sismici".

  All'articolo  5,  primo comma, le parole: "di cui agli articoli 3 e
4" sono sostituite dalle altre: "di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis";

  sempre all'articolo 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "I  trattamenti  di  cui  al  primo  comma,  se  piu' favorevoli,
sostituiscono,  in caso di malattia, l'indennita' a carico degli enti
gestori dell'assicurazione contro le malattie".

  All'articolo  6,  le  parole:  "dell'articolo  20", sono sostituite
dalle altre: "dell'articolo 1";

  sempre all'articolo 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "I  lavoratori  che prestano la propria opera nei cantieri di cui
al   comma   precedente   fruiscono  della  tutela  previdenziale  ed
assistenziale  prevista dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n.
418.
    Gli oneri contributivi sono posti a carico della regione".

  All'articolo  7, primo comma, sono soppresse le parole: "nei comuni
indicati  a  norma  dell'articolo  20"  e  sono  aggiunte le seguenti
lettere:
    "a) nei comuni indicati a norma dell'articolo 20;
    b) nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 relativamente alle
aziende  gravemente  danneggiate  nella loro attivita' lavorativa per
effetto degli eventi sismici".

  al terzo comma, le parole: "Nei comuni colpiti dal terremoto", sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Nei  comuni  indicati  a  norma  degli
articoli 1 e 20".

  All'articolo  8,  primo  comma, le parole: "la misura del minimo di
pensione  del  Fondo pensioni lavoratori dipendenti", sono sostituite
dalle    seguenti:    "la   somma   di   lire   centomila   mensili";
successivamente, le parole:
    "al predetto minimo" sono sostituite dalle seguenti:
    "alla somma medesima";
    dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
    "La  stessa sovvenzione spetta, altresi', ai titolari di pensioni
a  carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
o  che ne comportino l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati
con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta";

  al  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "previdenza  sociale", sono
inserite  le  altre:  "o  dagli  altri  enti  che  hanno in carico la
pensione" e le parole: "3 e 4", sono sostituite dalle seguenti: "3, 4
e 4-bis"; successivamente e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "La  sovvenzione  speciale  di cui al primo comma e corrisposta a
carico  del  Ministero  dell'interno  anche  ai  mutilati  e invalidi
civili,  ciechi  civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai
sensi  delle  leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni. Tale sovvenzione non
e' cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis".

  All'articolo  9,  primo  comma,  le parole: "dell'articolo 20" sono
sostituite con le seguenti: "degli articoli 1 e 20".

  All'articolo  10,  primo  comma, le parole: "dell'articolo 20" sono
sostituite con le seguenti: "dell'articolo 1";

  al  terzo  comma,  la  parola: "novanta" e' sostituita con l'altra:
"centottanta";  successivamente  dopo  le  parole: "dalla data", sono
inserite le altre: "di entrata in vigore".

  All'articolo  11, primo comma, sono aggiunte, in fine, le altre: ",
maggiorata  di  50.000  lire  per ogni persona appartenente al nucleo
familiare   considerata   unita'   attiva   o   a   carico   ai  fini
dell'assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie.  In  caso  di
decesso  del  titolare  la  sovvenzione  viene erogata su domanda del
coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti";

  al  terzo  comma,  la  parola: "novanta", e' sostituita dall'altra:
"centottanta".

  L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
    "E'  autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscriversi nello
stato   di   previsione   del   Ministero  dell'interno,  per  l'anno
finanziario  1976  per la concessione di contributi e sovvenzioni per
eventi  eccezionali  ed  erogazioni  per  provvidenze contingenti per
quanto  attiene a 5 miliardi ai comuni indicati a norma dell'articolo
20  ed  alle  amministrazioni  provinciali di Udine e Pordenone e per
quanto  attiene  a  lire  5  miliardi  ai  comuni  indicati  a  norma
dell'articolo 1".

  All'articolo 16, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
    "Alle  famiglie,  ivi  comprese  quelle dei militari, che abbiano
perduto uno o piu' componenti per causa del terremoto, e' concesso un
contributo  da  un  minimo  di lire 1 milione ad un massimo di lire 3
milioni.
    A  tale  scopo  le  prefetture provvedono alla determinazione del
contributo  sulla base di apposito elenco predisposto dai sindaci dei
comuni  interessati,  corredato  da  una dichiarazione che attesti le
generalita'  e  la  residenza  delle  persone decedute o disperse per
causa  del terremoto, il rapporto di appartenenza alla famiglia delle
medesime,   la  composizione  del  nucleo  familiare  ed  ogni  altra
opportuna informazione";

  dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
    "Della  disposta  concessione  del  contributo  la prefettura da'
comunicazione ai destinatari per tramite del comune".

  All'articolo  17,  primo  comma,  le parole: "lire 1 milione", sono
sostituite dalle seguenti: "lire 1 milione e 500 mila";

  al  secondo  comma,  le  parole:  "lire 4 milioni e 500 mila", sono
sostituite dalle seguenti: "lire 7 milioni";

  il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
    "Il  contributo  e' corrisposto dalla prefettura su domanda degli
interessati, da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
    La  domanda  inoltrata  alla  prefettura  dai comuni di residenza
degli  interessati  deve  contenere  l'indicazione  dell'entita'  del
presumibile  valore  del  vestiario,  della  biancheria, dei mobili e
delle  suppellettili perdute ed essere corredata da una dichiarazione
resa  al  sindaco  attestante  la  situazione  reddituale  di  cui al
precedente comma.
    Alla  dichiarazione  si  applicano  le disposizioni della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
    Della  disposta  concessione  del  contributo  la  prefettura da'
comunicazione ai destinatari per tramite del comune";

  all'ultimo  comma,  la  parola:  "penultimo",  e' sostituita con la
seguente: "terzo".

  All'articolo 19, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Gli  appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco e
all'Associazione  italiana  della  Croce  rossa  nonche' il personale
medico  e  paramedico, che nei giorni delle elezioni si trovino fuori
del  comune  di  residenza  perche' impiegati nei servizi di soccorso
dello  Stato e degli altri enti pubblici nelle province di Udine e di
Pordenone, sono ammessi a votare, ai sensi dell'articolo 49 del testo
unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957,   n.   361,  nel  comune  in  cui  prestano  servizio  mediante
esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una attestazione
rilasciata  dall'amministrazione  di appartenenza o di impiego da cui
risulti  l'utilizzazione  nelle  opere di soccorso; l'attestazione, a
cura del presidente del seggio, e' ritirata ed allegata al talloncino
di controllo del certificato elettorale".

  All'articolo 20, secondo comma, dopo le parole:
    "avente forza esecutiva", sono inserite le seguenti:
    "compresi  i  ratei  dei  mutui  bancari  ed ipotecari pubblici e
privati".

  All'articolo 26, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Nei  confronti  dei contribuenti residenti nei comuni indicati a
norma  dell'articolo  20  e'  sospesa  fino  al  31  dicembre 1976 la
riscossione  mediante  ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza
entro la stessa data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e dell'imposta
locale  sui  redditi  nonche'  dei  tributi  degli enti diversi dallo
Stato";

  il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "I  soggetti  che  svolgono  attivita'  economica  produttiva  di
reddito  assoggettabile  alle  imposte  disciplinate  dai decreti del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599,
nei  predetti  comuni,  aventi  domicilio  fiscale in comuni diversi,
possono  chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto  la  sospensione  della  riscossione, relativamente alle rate
scadenti entro il 31 dicembre 1976, dei tributi di cui al primo comma
del  presente  articolo  purche'  la  parte  del reddito prodotto nei
comuni  indicati  a  norma del precedente articolo 20 concorra almeno
nella   misura   del   70  per  cento  alla  formazione  del  reddito
assoggettato ad imposta".

  All'articolo  27,  primo  comma, le parole: "deve essere versata in
unica  soluzione nel termine stabilito per la dichiarazione annuale",
sono sostituite dalle altre:
    "puo' essere versata in quattro rate trimestrali".

  All'articolo  33,  primo  comma,  le  parole: "indicati a norma del
precedente  articolo  20",  sono  sostituite  dalle  seguenti: "delle
province di Udine e di Pordenone";

  al quarto comma, secondo periodo, le parole:
    "precedente comma", sono sostituite dalle seguenti:
    "presente comma";

  dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
    "Il  passaggio  da  un  anno  di  corso  a  quello immediatamente
successivo  nei  conservatori  di  musica  e  negli istituti musicali
pareggiati   avviene   per  scrutinio  nei  confronti  degli  allievi
residenti  nei  comuni  di cui al precedente primo comma, che abbiano
riportato una votazione media non inferiore ai 6/10 sia nella materia
principale che nelle materie complementari";
    al  terz'ultimo  comma, le parole: "articolo 20", sono sostituite
dalle seguenti: "primo comma".

  All'articolo  34,  primo  comma,  le  parole:  "articolo  20", sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 33".

  All'articolo 37, primo comma, e' soppressa la parola:
    "nonche'";  successivamente,  in  fine, sono aggiunte le seguenti
parole:   "nonche'  per  fronteggiare  le  urgenti  necessita'  della
profilassi   delle   malattie  infettive  degli  animali  sull'intero
territorio regionale e per interventi terapeutici sugli animali delle
zone terremotate";

  al  settimo  comma, dopo le parole: "per gli enti ospedalieri" sono
inserite le seguenti parole: "e per i servizi psichiatrici".

  All'articolo  38, le parole: ", su loro richiesta", sono sostituite
dalle seguenti: ", per particolari esigenze, con il loro consenso,".

  All'articolo  41,  primo  comma,  le  parole:  "articolo  20", sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 1".

  All'articolo  43,  primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  ", nonche' ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle
predette zone".

  All'articolo  46, primo comma, le parole: "lire 321 miliardi", sono
sostituite   dalle   seguenti:  "359  miliardi"  e  le  parole:  "221
miliardi", sono sostituite dalle seguenti: "259 miliardi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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