Legge Ordinaria n. 343 del 10/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 3 giugno 1976 n. 144)
Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16,
e' sostituito dai seguenti:
  "Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere, a
decorrere  dall'esercizio 1975, e per gli esercizi successivi fino al
1980,  il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di
credito  peschereccio  d'impianto  e  di  miglioramento  sino al loro
ammortamento e per la durata massima di anni cinque.
  Il  contributo  sara' concesso nella misura di un punto in meno del
tasso  ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due
punti  in  piu' del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro
consorzi  di  cui  all'articolo  14  del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 601, nonche' ai pescatori singoli
che  offrono  in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non
inferiore al 50 per cento di quello delle unita' da costruire.
  Il  contributo  sara' corrisposto annualmente pro rata all'istituto
finanziatore".
  Le lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 1 della predetta
legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono sostituite dalle seguenti:
  "a)  costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unita' e di nuovi
galleggianti per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda
fino alle 10 tonnellate;
  b)  miglioramento  delle  unita'  e  dei  galleggianti  di cui alla
precedente  lettera  a)  mediante  nuove  installazioni per uso della
pesca;".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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