Legge Ordinaria n. 389 del 14/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 10 giugno 1976 n. 152)
Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo  scopo  di provvedere alla concessione dei contributi previsti
dal  titolo  I  della  legge  28  marzo  1968,  n. 479, modificata ed
integrata  dalla  legge  16  ottobre  1973,  n. 676, e' autorizzato a
carico   del  bilancio  del  Ministero  della  marina  mercantile  lo
stanziamento  di  lire  1.500  milioni  per  ciascuno  degli esercizi
finanziari dal 1975 al 1980.
  Le  somme  eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono
essere  utilizzate  negli esercizi successivi ed in ciascun esercizio
potra'  essere  impegnato  lo stanziamento dell'esercizio successivo,
cui  sara'  rinviata  la  liquidazione  dei  contributi eventualmente
deliberati.
  Lo  stanziamento  di cui al primo comma e' destinato, in misura non
inferiore  al  50 per cento, alla concessione dei contributi a favore
delle  cooperative  e dei loro consorzi. Le quote di riserva a favore
delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di
iniziative  ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli
esercizi  successivi,  senza  alcun vincolo di riserva, previo parere
favorevole  del  comitato  di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo
1968, n. 479.
  Le  cooperative  ed  i consorzi di cooperative ammesse ad usufruire
dei  benefici  previsti  dalla  presente  legge  sono quelle indicate
dall'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
  Le  domande  per  ottenere  la  concessione dei contributi previsti
dalla  presente  legge  devono  essere corredate da dichiarazione del
comandante   della   competente   capitaneria   di   porto   relativa
all'attivita' svolta dal richiedente nel settore della pesca.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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