Legge Ordinaria n. 72 del 31/03/1976 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1976 n. 87)
Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  delle  operazioni  di  ricorso  al  mercato finanziario
stabilito  dall'articolo  1  del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e'
elevato a lire 4.100 miliardi.
  Ai  maggiori  oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette
si   provvede  con  le  disponibilita'  di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge  8  luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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