Legge Ordinaria n. 859 del 18/12/1976 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1976 n. 347)
Regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  datori  di  lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, che
abbiano  richiesto o richiedano, entro tre mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, la regolarizzazione, nei confronti
dei propri dipendenti e nei limiti dei termini di prescrizione, delle
posizioni   contributive  nell'assicurazione  per  l'invalidita',  la
vecchiaia   ed   i  superstiti,  rispettivamente,  presso  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  e  presso  l'Ente nazionale di
previdenza  ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo a seconda
del   settore   di   appartenenza,  e  nell'assicurazione  contro  la
tubercolosi, sono tenuti, per il ritardato versamento dei contributi,
al pagamento dei soli interessi legali.
  Per   i  periodi  di  attivita'  lavorativa  per  i  quali  non  e'
consentita,    per   sopravvenuta   prescrizione   contributiva,   la
regolarizzazione  delle  posizioni  dei lavoratori nell'assicurazione
per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti, i datori di lavoro
di  cui  al  comma precedente o gli stessi lavoratori interessati che
abbiano  richiesto  o  richiedano all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo o all'Istituto nazionale
della  previdenza sociale l'applicazione dell'articolo 13 della legge
12  agosto  1962,  n. 1338, sono tenuti al pagamento del 50 per cento
della  riserva matematica di cui all'ultimo comma del citato articolo
13.
  Il   pagamento   delle   somme   comunque   dovute   agli  istituti
previdenziali  interessati per la regolarizzazione dei periodi di cui
ai  precedenti  commi puo' essere dilazionato, a domanda, in non piu'
di sessanta rate mensili all'interesse del 5 per cento annuo.
  I  datori  di lavoro che abbiano usufruito delle agevolazioni della
presente  legge non potranno in futuro richiedere nei confronti degli
stessi  lavoratori l'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria
per  l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dall'assicurazione
contro la tubercolosi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1976

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - ANSELMI -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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