Legge Ordinaria n. 899 del 24/12/1976 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1977 n. 8)
Finanziamento straordinario all'Università di Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad assegnare
all'Universita'  di  Roma,  a valere sulle disponibilita' di bilancio
relative  all'edilizia  universitaria,  di cui all'articolo 33, sesto
comma,  della  legge  28  luglio  1967,  n. 641, e in deroga a quanto
stabilito  dall'articolo  1, secondo comma, della legge 6 marzo 1976,
n.  50,  un  contributo  di  4  miliardi,  per  l'acquisizione, anche
mediante  esproprio,  e  l'arredamento di edifici o gruppi di edifici
che  rappresentino  una  sede idonea alla installazione di facolta' o
corsi di laurea.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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