Legge Ordinaria n. 210 del 09/05/1977 (Pubblicata nella G.U. del 21 maggio 1977 n. 137)
Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  limitazioni  previste  dall'ultimo comma dell'articolo 31 della
legge  20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante
il periodo di aspettativa esplicano attivita' lavorativa che comporti
forme  di  tutela  previdenziale a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, ovvero a carico di fondi
sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 maggio 1977

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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