Legge Ordinaria n. 247 del 31/05/1977 (Pubblicata nella G.U. del 3 giugno 1977 n. 150)
Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e' aggiunto, dopo l'articolo 42, il seguente:
  "Art. 42-bis - (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura
automatizzata).    -   Per   l'esecuzione   dei   rimborsi   previsti
dall'articolo  38,  quinto  comma, e dall'articolo 41, secondo comma,
emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici
delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi
successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a
tassazione  separata  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
  Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine di
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  gli  uffici  delle
imposte  provvedono  mediante  la  formazione di elenchi, per ciascun
comune  del  distretto  e per ciascun periodo d'imposta, sottoscritti
dal  capo  dell'ufficio  o  da  chi  lo  sostituisce.  Gli elenchi di
rimborso contengono i nomi degli aventi diritto per ordine alfabetico
e, per ciascuno di essi, il numero di codice fiscale, le generalita',
il  domicilio fiscale, l'ammontare dell'importo da rimborsare nonche'
quello   degli   interessi   e   il  numero  di  registrazione  della
dichiarazione originante il rimborso.
  Sulla  base  degli  elenchi  di rimborso inviati dagli uffici delle
imposte,  la  Direzione  generale  delle  imposte  dirette, in base a
decreto  del  Ministro  per  le  finanze,  emette  con imputazione al
competente  capitolo  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero  delle  finanze uno o piu' ordinativi diretti collettivi di
pagamento  estinguibili  mediante  commutazione  d'ufficio  in vaglia
cambiari   non   trasferibili  della  Banca  d'Italia  i  cui  numeri
identificativi  sono riportati nell'elenco di cui al comma precedente
in  corrispondenza  di  ogni  partita  da  rimborsare. Gli elenchi di
rimborso  fanno  parte  integrante  degli ordinativi di pagamento. La
relativa   quietanza  e'  redatta  con  l'indicazione  del  numero  e
dell'importo  complessivo  dei  rimborsi  e  con  riferimento ai dati
identificativi dei vaglia emessi riportati negli elenchi.
  I  vaglia  cambiari  sono spediti per raccomandata dalla competente
sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  all'indirizzo  del
domicilio  fiscale  degli  aventi diritto, senza obbligo di avviso. I
vaglia stessi, ai sensi dell'articolo 51, lettera i), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156, hanno corso
mediante  il  pagamento,  a  carico  dello Stato, delle tasse postali
determinate  secondo  i  criteri  e  modalita'  di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
  Non  si  fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L.
1.000.
  Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle
di  emissione  dei  vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di
pagamento  vengono  realizzate  mediante  procedure automatizzate dal
centro  informativo  della Direzione generale delle imposte dirette e
dalla  Banca  d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato
che  emette  i  vaglia,  secondo  le modalita' stabilite con apposito
decreto  del  Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per
il tesoro".
 

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