Legge Ordinaria n. 295 del 07/06/1977 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1977 n. 160)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115,
concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la
situazione dei servizi postali, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:

    Fino al 30 settembre 1977, limitatamente alle sedi provinciali in
cui  si  riscontrino  particolari  ed improcrastinabili esigenze e si
verifichi  rispetto agli assegni vigenti al 1 giugno 1977 una carenza
complessiva  di  personale non inferiore al 10 per cento, il Ministro
per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  previa consultazione delle
organizzazioni    sindacali    maggiormente   rappresentative,   puo'
esercitare il potere di cui al precedente comma.
  L'ammontare   della   somma  pagata  mensilmente  ad  ogni  singolo
dipendente  non  puo' eccedere il 100 per cento degli importi massimi
mensili  netti  individuali  stabiliti dall'articolo 7 della legge 16
novembre 1973, n. 728.
  Ad ogni provincia, in cui si verifichino le condizioni indicate nel
precedente  comma,  non puo' essere ulteriormente assegnato un numero
di  ore  straordinarie  superiore  alla  somma  complessiva delle ore
corrispondenti  all'orario  di  obbligo  delle  unita'  mancanti, con
possibilita' di supero di tale limite nella misura massima del 10 per
cento.
  Il  Ministro per le poste e le telecomunicazioni comunichera' entro
quindici giorni alle Camere le misure di volta in volta adottate.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 giugno 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - COLOMBO -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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