Legge Ordinaria n. 306 del 16/05/1977 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1977 n. 163 suppl.)
Ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Presidente della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare  la
convenzione universale  per  il  diritto  d'autore,  con  protocolli,
adottata a Parigi il 24 luglio 1971. 
 

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