Legge Ordinaria n. 532 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1977 n. 226)
Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  56  dell'ordinamento  giudiziario,  approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  56.  - (Costituzione del collegio giudicante). - La corte di
appello giudica con il numero invariabile di tre votanti".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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