Legge Ordinaria n. 582 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1977 n. 232)
Valutazione dei servizi e periodi ai fini dell'indennità di buonuscita da corrispondere a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) in favore dei propri iscritti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  effetti  della  liquidazione  dell'indennita' di buonuscita a
favore  degli  iscritti all'Opera di previdenza e di assistenza per i
ferrovieri  dello  Stato, sono riscattabili, alle condizioni e con le
modalita' previste dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368:
    a)  il  servizio  di  ruolo  prestato  presso le ferrovie gia' in
concessione,  successivamente incluse nella rete statale con le leggi
30  aprile  1959,  n.  286,  24 dicembre 1959, n. 1143, e 10 dicembre
1969,  n.  961,  a  decorrere  dalla  data  di costituzione dei conti
individuali  fino  a  quella  di inquadramento nei ruoli dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato;
    b)  l'anzianita'  riconosciuta  ai  soli fini di pensione agli ex
combattenti  che  hanno  partecipato  ai  concorsi  riservati  di cui
all'articolo 378 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, nonche' ai vincitori del
concorso  di cui all'articolo 196, quarto comma, della legge 26 marzo
1958, n. 425;
    c)  i servizi comunque prestati, nella stessa misura in cui ne e'
prevista  la  computabilita'  ai fini del trattamento di quiescenza a
carico dello Stato o del Fondo pensioni ferroviarie dello Stato.
 

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