Legge Ordinaria n. 864 del 29/11/1977 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1977 n. 329)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 1 giugno 1977, n. 283.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche
alla  legge  10  giugno  1977,  n. 285, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:

  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  I  giovani  iscritti  nella  lista  speciale  di  cui
all'articolo  4  della  legge  1  giugno 1977, n. 285, possono essere
assunti  anche  dai  datori di lavoro indicati all'articolo 11, terzo
comma, punto 6), della legge 19 aprile 1949, n. 264.
  A  tal  fine  detti  datori  di  lavoro  hanno facolta' di avanzare
richiesta  nominativa.  Il  contratto  di  lavoro  e'  stipulato  per
iscritto  ed  e'  esente  da  imposta di bollo e di registro. Esso e'
rimesso   in   copia   alla   competente   sezione   di  collocamento
contestualmente alla presentazione della richiesta".

  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  "Art.  1-bis.  -  Il  secondo  comma dell'articolo 10 della legge 1
giugno 1977, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
    "Nel  caso  in  cui  il  datore  di  lavoro risulti creditore nei
confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni
previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito e'
effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.
    Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base
degli  importi  risultanti  dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS
tiene apposita evidenza contabile"".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 novembre 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - ANSELMI -
                                                         DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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