Legge Ordinaria n. 141 del 28/04/1978 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1978 n. 118)
Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il termine previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge  6
giugno 1974, n. 298,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
entro il  quale  coloro  che  al  31  ottobre  1977  gia'  esercitano
l'autotrasporto di cose  per  conto  di  terzi  devono  provvedere  a
richiedere  l'iscrizione  all'albo,  a  pena   di   decadenza   dalle
autorizzazioni loro rilasciate, gia' prorogato al 30 aprile 1978  con
la legge 27 dicembre 1977, n. 940, e' ulteriormente prorogato  al  30
settembre 1978. 
  Il periodo di sei mesi, stabilito dall'articolo 61,  comma  quarto,
della legge 6 giugno 1974, n. 298, trascorso il quale la  domanda  di
iscrizione all'albo ivi prevista s'intende accettata se  il  comitato
provinciale  non  abbia  provveduto  a  notificarne  il  rigetto  con
indicazione specifica dei  requisiti  e  delle  condizioni  mancanti,
decorre dalla scadenza del termine prorogato dal comma precedente. 
 

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