Legge Ordinaria n. 154 del 20/04/1978 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1978 n. 124)
Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello Stato e' costituita,
con  contabilita'  separata,  la  sezione  Zecca, cui si applicano la
legge   13  luglio  1966,  n.  559,  ed  i  relativi  regolamenti  di
attuazione,  con  le  integrazioni  e  le  modifiche  previste  dalla
presente legge.
  L'Istituto  Poligrafico  dello  Stato  assume  la  denominazione di
Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello Stato. Esso provvede, oltre ai
compiti indicati nell'articolo 2 della predetta legge n. 559, tramite
la sezione Zecca, ai seguenti compiti:
    conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;
    conio di monete estere;
    conio  di  monete  a corso legale di speciale scelta da cedere, a
norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
    conio  di  medaglie  e  fusioni  artistiche per conto dello Stato
italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
    fabbricazione   in   esclusiva  di  sigilli  ufficiali  e  marchi
metallici recanti l'emblema dello Stato;
    fabbricazione  di  timbri  metallici  e  marchi per conto di enti
pubblici e di privati;
    fabbricazione di contrassegni di Stato;
    fabbricazione  di  targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri
prodotti artistici;
    promozione dell'attivita' della scuola dell'arte della medaglia e
del museo della Zecca;
    esecuzione  di  saggi su monete e metalli per conto dello Stato e
di privati;
    riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello
Stato;
    partecipazione  a  studi,  rilevazioni e prove sperimentali nelle
materie attinenti al campo specifico della meccanica;
    perizia delle monete ritenute false;
    conio di monete commemorative o celebrative;
    fabbricazione  di  contrassegni  per  macchine  affrancatrici per
conto dello Stato;
    promozione   e   partecipazione  a  studi,  rilevazioni  e  prove
sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente
articolo.
  La  coniazione  da parte della sezione Zecca di monete per conto di
Stati  esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero
del tesoro Direzione generale del tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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