Legge Ordinaria n. 191 del 18/05/1978 (Pubblicata nella G.U. del 19 maggio 1978 n. 137)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme  penali  e
processuali per la prevenzione e la repressione di  gravi  reati,  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, 
    al secondo comma sostituire le  parole:  "Art.  419-bis"  con  le
seguenti: "Art. 420"; 
    al secondo comma sostituire le parole: "compie atti diretti"  con
le parole: "commette un fatto diretto"; 
    al terzo comma  dopo  la  parola:  "distruzione",  aggiungere  le
seguenti: "o il danneggiamento". 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  "Dopo l'articolo 289 del codice penale e' inserito il seguente: 
  ART. 289-bis - (Sequestro di persona a scopo  di  terrorismo  o  di
eversione). - Chiunque, per finalita' di terrorismo  o  di  eversione
dell'ordine democratico  sequestra  una  persona  e'  punito  con  la
reclusione da venticinque a trenta anni. 
  Se dal sequestro deriva comunque la morte,  quale  conseguenza  non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con
la reclusione di anni trenta. 
  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo. 
  Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera  in  modo
che il soggetto passivo riacquisti  la  liberta'  e'  punito  con  la
reclusione da due a otto anni;  se  il  soggetto  passivo  muore,  in
conseguenza del sequestro, dopo la  liberazione,  la  pena  e'  della
reclusione da otto a diciotto anni. 
  Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena  prevista  dal
secondo comma e' sostituita la reclusione  da  venti  a  ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la  reclusione
da  ventiquattro  a  trenta  anni.  Se  concorrono  piu'  circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto  delle  diminuzioni  non
puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma "". 
  L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  "ART. 630 -  (Sequestro  di  persona  a  scopo  di  estorsione).  -
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire,  per  se'  o
per altri, un ingiusto profitto come  prezzo  della  liberazione,  e'
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. 
  Se dal sequestro deriva comunque la morte,  quale  conseguenza  non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con
la reclusione di anni trenta. 
  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo. 
  Quando la persona sequestrata  e'  liberata  senza  che  sia  stato
conseguito il prezzo della liberazione, la pena  prevista  nel  primo
comma e' diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza
che tale risultato sia conseguenza del prezzo della  liberazione,  si
applicano le pene previste dall'articolo 605. 
  Nel caso previsto dalla seconda parte del comma  precedente  se  il
soggetto  passivo  muore,  in  conseguenza  del  sequestro,  dopo  la
liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni. 
  Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena  prevista  dal
secondo comma e' sostituita la reclusione  da  venti  a  ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la  reclusione
da  ventiquattro  a  trenta  anni.  Se  concorrono  piu'  circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto  delle  diminuzioni  non
puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma". 
  All'articolo 4, 
    il primo comma dell'articolo 165-ter e' sostituito dal seguente: 
  "ART. 165-ter - (Richiesta di copie di atti e  di  informazioni  da
parte  del  Ministro  dell'interno).  -  Il  Ministro   dell'interno,
direttamente  o  per  mezzo  di  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,
appositamente  delegati,  puo'  chiedere  all'autorita'   giudiziaria
competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul  loro
contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non
colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice
penale e dai delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428,
432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629,  secondo
comma, e 630 dello stesso codice, nonche' dei delitti previsti  dagli
articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952,  n.  645,  e
successive  modificazioni  e  dall'articolo  1,  quinto  comma,   del
decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge  30  aprile
1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre
1976, n. 863. Eguale richiesta puo' essere fatta per  la  raccolta  e
l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per
gli stessi delitti"; 
  all'ultimo comma sostituire le parole: "il giudice" con le  parole:
"l'autorita' giudiziaria". 
  All'articolo 7, 
    al secondo comma, dopo le parole "ma in questo caso deve  essere"
inserire le altre: "immediatamente annotata nel registro  di  cui  al
terzo comma e". 
  All'articolo 8, 
    all'ottavo comma dell'articolo 226-quater sopprimere  le  parole:
"in qualunque processo". 
  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
  "ART. 9-bis. - Il terzo  comma  dell'articolo  434  del  codice  di
procedura penale e' sostituito dal seguente: 
 
  "Le predette disposizioni si applicano anche  all'imputato.  Questo
e' riammesso nella sala di udienza qualora ne faccia richiesta, ma se
nuovamente espulso  non  puo'  piu'  essere  riammesso,  se  non  per
esercitare la facolta' di cui al terzo comma dell'articolo 468". 
  ART. 9-ter. - Le disposizioni  del  codice  penale  che  richiamano
l'articolo 630 dello stesso, codice si applicano anche  in  relazione
al delitto di sequestro  di  persona  a  scopo  di  terrorismo  o  di
eversione". 
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
 
  "Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 289-bis del
codice penale si applicano le disposizioni processuali vigenti per il
delitto previsto dall'articolo 630 del codice penale". 
  All'articolo 11, 
    al   primo    comma    sostituire    le    parole:    "necessario
all'identificazione  o  comunque"  con   le   parole:   "strettamente
necessario al solo fine dell'identificazione e comunque"; 
  il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Dell'accompagnamento e dell'ora in cui e' stato compiuto  e'  data
immediata notizia al  procuratore  della  Repubblica,  il  quale,  se
riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti,
ordina il rilascio della persona accompagnata"; 
  dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
  "Al procuratore della Repubblica e' data altresi' immediata notizia
del  rilascio  della  persona  accompagnata  e  dell'ora  in  cui  e'
avvenuto". 
  L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  "Chiunque cede la proprieta' o il godimento  o  a  qualunque  altro
titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di
un  fabbricato  o  di  parte  di  esso  ha  l'obbligo  di  comunicare
all'autorita' locale di pubblica  sicurezza,  entro  quarantotto  ore
dalla consegna dell'immobile, la sua esatta  ubicazione,  nonche'  le
generalita' dell'acquirente,  del  conduttore  o  della  persona  che
assume la disponibilita' del bene e  gli  estremi  del  documento  di
identita'  o   di   riconoscimento,   che   deve   essere   richiesto
all'interessato. 
  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,
i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di  provvedere  alla
comunicazione,  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di  tutti  i
contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del  30
giugno  1977  e  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
decreto-legge. 
  La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere  effettuata
anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di  ricevimento.  Ai
fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. 
  Nel caso  di  violazione  delle  disposizioni  indicate  nei  commi
precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione e' accertata
dagli organi di polizia giudiziaria, nonche' dai  vigili  urbani  del
comune ove si trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal  sindaco
ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per  quanto  non
previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 maggio 1978 
 
                                LEONE 
 
                                              ANDREOTTI - BONIFACIO - 
                                                MALFATTI - PANDOLFI - 
                                                             GULLOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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