Legge Ordinaria n. 215 del 26/05/1978 (Pubblicata nella G.U. del 27 maggio 1978 n. 145)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge  30 marzo 1978, n. 80,
concernente  norme  per agevolare la mobilita' dei lavoratori e norme
in   materia   di   Cassa  integrazione  guadagni,  con  le  seguenti
modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

    La   dichiarazione  dello  stato  di  crisi  aziendale,  prevista
dall'articolo  2,  quinto  comma,  lettera  c), della legge 12 agosto
1977,   n.  675,  emessa  anteriormente  all'entrata  in  vigore  del
presente,  decreto,  opera gli stessi effetti della disdetta indicata
nell'articolo  2112, primo comma, del codice civile nei confronti dei
lavoratori  che,  in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono
assunti alle dipendenze dell'acquirente.
  A   decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  di
conversione,  in  caso  di  crisi  aziendale, l'ufficio regionale del
lavoro  territorialmente competente, ove si profilino possibilita' di
superamento  della  crisi  attraverso  un trasferimento dell'azienda,
promuove   incontri  tra  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  dei  lavoratori  e  dei datori di lavoro ai fini del
raggiungimento  di  accordi  in  ordine alle modalita' ed ai tempi di
attenzione  del  trasferimento  per  i riflessi che ne derivano sulla
mobilita' e sull'occupazione dei lavoratori.
  Nei  limiti  temporali  indicati all'articolo 3, primo comma, della
legge  12  agosto 1977, n. 675, quando sia stato raggiunto un accordo
tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il
trasferimento   della   azienda,   e   questo   sia  in  atto,  dalla
dichiarazione dello stato di crisi aziendale, consegue, nei confronti
dei  lavoratori  che  passano  alle  dipendenze  dell'acquirente,  la
inoperativita' delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo
2112  del  codice civile. Sono in ogni caso fatte salve le condizioni
di miglior favore stabilite da accordi sindacali.
  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono riservate in via
prioritaria   al  personale  occupato  presso  l'azienda  alienata  e
avvengono  con  le procedure previste dall'articolo 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675.
  All'articolo 2 le parole: graduatoria stessa, sono sostituite dalle
seguenti:   graduatoria   di   cui   al  quarto  comma  dell'articolo
precedente.
  All'articolo  3, le parole: nel rapporto di lavoro con l'azienda di
provenienza,  sono sostituite dalle seguenti: nel precedente rapporto
di lavoro.
  All'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  Le  disposizioni  di  cui al comma precedente si applicano anche ai
lavoratori  provenienti  dalle  aziende di cui all'articolo 24, primo
comma,  della  legge  12 agosto 1977, n. 675, quando in attuazione di
accordi  sindacali  l'assunzione  avvenga  a  norma dell'articolo 11,
sesto  comma,  della  legge  29  aprile  1949,  n.  264, e successive
modificazioni,  da  parte  di  aziende  non  vincolate alla procedura
prevista dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
  Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
  Art.  4-bis.  -  A  decorrere  dal  1  marzo  1978,  il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  previsto per i lavoratori
dell'industria  e'  esteso ai dipendenti delle imprese industriali in
crisi  addetti  ad  unita'  organiche  esercenti in modo prevalente e
continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.
  Art.  4-ter. - L'accertamento dello stato di crisi aziendale di cui
all'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977,
n.  675,  ha  effetto  anche  ai  fini delle proroghe del trattamento
speciale  di  disoccupazione  previste  dall'articolo 4 della legge 8
agosto 1972, n. 464.
  All'articolo 5, il primo Comma e' sostituito dal seguente:

  Nei   casi  d'intervento  straordinario  della  Cassa  integrazione
guadagni  il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale puo'
disporre,  in  via eccezionale, il pagamento diretto ai lavoratori da
parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative
prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.
  Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
  Art. 5-bis. - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
conforme  parere  del  CIPI,  dispone,  in  situazioni di particolare
gravita',   proroghe   semestrali   del   trattamento   straordinario
d'integrazione   salariale   fino   al  limite  massimo  di  24  mesi
complessivi,  nei  casi previsti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n.
291,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 8 agosto 1977, n.
501.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 maggio 1978

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - SCOTTI -
                                                 MORLINO - PANDOLFI -
                                              DONAT-CATTIN - BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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