Legge Ordinaria n. 217 del 22/05/1978 (Pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1978 n. 146)
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  cittadini  degli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee,  in
possesso  dei  diplomi,  certificati  ed  altri  titoli  di  cui agli
allegati  A,  B e C alla presente legge, e' riconosciuto il titolo di
medico   e   di  medico  specialista  ed  e'  consentito  l'esercizio
dell'attivita' professionale di medico.
  L'uso  di tali titoli, e delle relative abbreviazioni e' consentito
sia  nella  lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella
lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi
enunciate negli allegati A, B e C.
  Gli  elenchi  di  cui  agli  allegati  alla  presente legge saranno
modificati  con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro  della  pubblica  istruzione,  in conformita' alle direttive
comunitarie.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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