Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 231 del 25/05/1978 (Pubblicata nella G.U. del 6 giugno 1978 n. 155)
Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1 aprile 1977-30 settembre 1978.
Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1 aprile 1977-30 settembre 1978.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In vista dell'emanazione di una legge organica riguardante la ristrutturazione della industria cantieristica navale e fino alla data di entrata in vigore di tale legge, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, prorogata dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, puo' essere concesso in misura non eccedente il 30 per cento del costo di costruzione accertato dal Ministero della marina mercantile per i contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1 aprile 1977, e, comunque, non oltre il 30 settembre 1978. Una quota degli stanziamenti di cui al successivo articolo 2 e' riservata, nella misura di un terzo per il 1978 e della meta' per gli esercizi successivi, ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1 gennaio 1978, sempre che le relative costruzioni abbiano avuto inizio dopo tale data. I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di cui al primo comma saranno fissati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e quello del bilancio e della programmazione economica. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle costruzioni di navi, a struttura metallica, di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, destinate ad attivita' industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime. Il Governo presentera' al Parlamento, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano riguardante la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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