Legge Ordinaria n. 271 del 10/06/1978 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1978 n. 163)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111,
concernente   provvedimenti   urgenti   per  l'amministrazione  della
giustizia, con le seguenti modificazioni:

  all'articolo 8:
    Al  primo  comma,  dopo  le parole: "decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3" sono inserite le altre: "Per quanto
concerne  il  requisito  dell'eta',  esso va riferito all'epoca della
prima  assunzione del candidato presso gli uffici giudiziari, purche'
alla data del bando non sia superiore agli anni quaranta".
    Dopo il primo comma e' inserito il seguente:
    "I candidati possono presentare domanda di ammissione al concorso
relativo ad un solo distretto".
    Il secondo comma e' sostituito con il seguente:
    "L'espletamento  delle  prove  d'esame  dei concorsi previsti nel
primo    comma   e'   organizzato   con   la   collaborazione   delle
amministrazioni regionali".

  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti articoli:
    "Art.  8-bis. - Sono estese al personale del ruolo dei coadiutori
addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici
giudiziari  le  disposizioni  dell'articolo 3, primo e secondo comma,
del   decreto-legge  21  settembre  1973,  n.  566,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  8  novembre  1973,  n.  685,  relative
all'assunzione  temporanea  di  personale  per  l'espletamento  delle
mansioni di detta categoria.
  La  composizione  della  commissione  esaminatrice del concorso per
l'ammissione   alla   carriera  dei  coadiutori  indicati  nel  comma
precedente  e' disciplinata dall'articolo 3, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
  Alla copertura dei posti vacanti alla data della presente legge nel
ruolo  dei coadiutori istituito con gli articoli 1 e 6 della legge 12
luglio  1975,  n.  322,  si  provvede  mediante concorso riservato al
personale  assunto  in  servizio  negli  uffici  delle  cancellerie e
segreterie  giudiziarie  ai  sensi  del  decreto del Presidente della
Repubblica  31  marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni e che,
alla  data  del  bando,  ha i requisiti previsti per l'ammissione nel
suddetto ruolo".
    "Art.  8-ter.  -  L'articolo  7  del decreto del Presidente della
Repubblica  15  dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni e'
sostituito dal seguente:
    "Le  commissioni  esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle
carriere di ufficiale giudiziario e di aiutante ufficiale giudiziario
sono  composte  da  un  magistrato  con  qualifica  non  inferiore  a
magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, da due magistrati
con  qualifica non inferiore a magistrato di corte d'appello e da due
ufficiali  giudiziari  che  abbiano  compiuto almeno quindici anni di
servizio.
  Sono  nominati,  altresi',  componenti supplenti tre magistrati con
qualifica  non  inferiore  a  magistrato di tribunale e due ufficiali
giudiziari che abbiano almeno dieci anni di servizio.
  A sostituire il presidente e' chiamato il magistrato piu' anziano.
  Le  funzioni di segretario sono disimpegnate da due impiegati della
carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti
al Ministero"".

  all'articolo 9:
    Il primo comma e' sostituito con il seguente:
    "Le    graduatorie   distrettuali   per   i   concorsi   previsti
dall'articolo  8  del presente decreto sono approvate con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, immediatamente efficace, e pubblicate
nel Bollettino ufficiale del Ministero".

  Dopo  l'articolo 26, nel titolo III - Disposizioni particolari - e'
inserito il seguente articolo:
    "Art.  26-bis. - Per le commissioni esaminatrici ed i comitati di
vigilanza  di  cui  all'articolo  3  del decreto del Presidente della
Repubblica  3  maggio  1957,  n. 686, e' prevista - per i concorsi di
ammissione  alle  carriere  dell'Amministrazione  giudiziaria e degli
istituti di prevenzione e di pena - anche la nomina, in numero uguale
a quello dei componenti effettivi, di membri supplenti di qualifica o
grado corrispondente, nonche' di segretari supplenti.
  La  disposizione  di  cui al comma precedente si applica anche alle
commissioni  esaminatrici dei concorsi previsti dagli articoli 8, 16,
21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n.  1077, nonche' dei concorsi di cui all'articolo 30 del regolamento
del  Corpo  degli  agenti di custodia, approvato con regio decreto 30
dicembre  1937,  n.  2584,  ed  all'articolo 6 della legge 2 dicembre
1975, n. 614".

  all'articolo 27:
    Il primo comma e' sostituito con il seguente:
    "All'assunzione  nei  ruoli  del  personale  dell'Amministrazione
giudiziaria,  escluso  quello  appartenente  alla magistratura, e del
personale  civile degli istituti di prevenzione e di pena, si procede
con  le  modalita'  previste  negli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente
decreto".

  all'articolo 29:
    Il primo comma e' sostituito con il seguente:
    "Il  Ministero  di  grazia  e  giustizia provvede direttamente ed
autonomamente,  senza  necessita' della preventiva autorizzazione del
Provveditorato  generale  dello Stato in ordine all'indispensabilita'
della  fornitura,  alle  spese  necessarie  per le attrezzature degli
uffici  della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a
quelle  conseguenti  agli  obblighi derivanti dall'applicazione della
legge  8  aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della
liberta' e segretezza delle comunicazioni".


  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 giugno 1978

                                LEONE

                                              ANDREOTTI - BONIFACIO -
                                                   PANDOLFI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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