Legge Ordinaria n. 463 del 09/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1978 n. 232)
Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         (Incarichi annuali)

  Negli  istituti  e  scuole  statali  di  istruzione  secondaria  ed
artistica,  alla copertura delle cattedre, delle cattedre orario e di
tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale
docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che
viene assunto con incarico annuale.
  Analogamente,  si  provvede  con  personale  docente  non  di ruolo
assunto  con  incarico  annuale  per  la  copertura  di tutti i posti
disponibili  nelle  scuole elementari e nelle scuole materne statali,
ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo.
  I posti disponibili nei ruoli organici del personale non docente di
cui  all'articolo  12  del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio  1974,  n.  420,  sono  coperti  in  attesa di assegnazione di
personale di ruolo mediante incarichi annuali da conferire secondo le
modalita' previste nello stesso articolo 12.
  Non  possono essere conferiti incarichi annuali su cattedre o posti
che si rendano disponibili dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
  Sono  abrogati  l'articolo  1,  comma  primo, della legge 13 giugno
1969, n. 282; l'articolo 6, comma primo, secondo e ottavo della legge
24 settembre 1971, n. 820;
  l'articolo unico, comma secondo, della legge 10 maggio 1976, n. 318
e  l'articolo  2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito
con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571.
 

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