Legge Ordinaria n. 465 del 04/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1978 n. 233)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300,
concernente  provvidenze  per  le zone terremotate del Friuli-Venezia
Giulia  e  proroga  della gestione stralcio prevista dall'articolo 2,
ultimo   comma,   del   decreto-legge  18  settembre  1976,  n.  648,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730,
con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  al  primo  comma, le parole: "60 per cento", sono
sostituite con le altre: "100 per cento";
  il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  le  imprese  di cui sopra la sospensione di cui al precedente
comma decorre comunque dal periodo di paga successivo a quello in cui
termina  il  beneficio  dello  sgravio  previsto  dall'articolo 4 del
decreto-legge  10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1977, n. 500".
  All'articolo  2, primo comma, dopo le parole: "senza corresponsione
di interessi" sono inserite le parole:
  "e  di  altri  oneri";  e  la  parola:  "quinquennio" e' sostituita
dall'altra: "settennio".
  Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  2-bis.  -  Il personale ausiliario non di ruolo con nomina a
tempo indeterminato gia' in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC
operanti  in  regioni  diverse dal Trentino-Alto Adige e' inquadrato,
con  il  mantenimento della qualifica e delle mansioni sinora svolte,
in  un  ruolo ad esaurimento ed equiparato per la posizione economica
al personale della carriera ausiliaria delle scuole statali".
  "Art.  2-ter. - I beni mobili ed immobili adibiti a scuole materne,
di proprieta' del disciolto ente ONAIRC, vengono trasferiti, a titolo
gratuito,  ai  comuni  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia e della
regione  Veneto  territorialmente  competenti,  per essere utilizzati
unicamente  secondo  l'originaria  destinazione,  cosi' come previsto
dall'articolo  6 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della
scuola materna statale)".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1978

                               PERTINI

                                                ANDREOTTI - ROGNONI -
                                                    PANDOLFI - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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