Legge Ordinaria n. 469 del 05/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1978 n. 233)
Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  case  mandamentali  sono  istituite o soppresse con decreto del
Ministro   di   grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno e del tesoro, sentiti i comuni interessati.
  Entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della presente legge il
Ministro  di  grazia e giustizia, sentiti i comuni interessati, fissa
con  decreto,  di  concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro,
l'elenco  delle  case mandamentali ripartite in tre classi secondo la
loro  dimensione.  Tale  elenco  che  sostituisce  le tabelle A, B, C
allegate  alla  legge  29  novembre  1941,  n.  1405,  stabilisce gli
organici  del  personale di custodia entro il limite massimo di 2.144
unita', ivi comprese - ove necessario - le unita' da assegnare per la
custodia delle detenute.
  Il decreto stabilisce altresi' l'ammontare del rimborso forfettario
ai  comuni  delle  spese  a loro carico per gli adempimenti di cui al
primo  comma  del  successivo  articolo  4; il rimborso comprende una
quota  fissa determinata con riferimento alla classe dell'istituto ed
una  quota variabile in ragione della capacita' ricettiva dei singoli
istituti.
  L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al precedente comma non
deve superare la somma annua di L. 141.150.000.
  Ogni  modifica  necessaria  alle disposizioni del decreto di cui al
secondo  comma  del  presente  articolo,  anche  a  seguito  di nuova
istituzione,  di  ripresa  di funzionalita' o di soppressione di case
mandamentali, e' stabilita con nuovo decreto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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