Legge Ordinaria n. 479 del 04/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1978 n. 237)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 6  luglio  1978,  n.  351,  concernente  norme  in
materia di occupazione giovanile,  e'  convertito  in  legge  con  le
seguenti modificazioni: 
    All'articolo 3, nell'articolo 3-bis della legge 1 giugno 1977, n.
285: 
      al quarto comma, le lettere a), b) e c) sono  sostituite  dalle
seguenti: 
      "a)  da  otto  rappresentanti  dei   lavoratori,   da   quattro
rappresentanti  dei  datori  di  lavoro,  da  un  rappresentante  dei
dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti,  da  uno  degli
artigiani,  da  uno  dei  commercianti  e  da   uno   del   movimento
cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e  della
previdenza     sociale,     dalle     organizzazioni     maggiormente
rappresentative; 
      b)  dai  direttori  generali  che  presiedono  ai  servizi  del
collocamento, dei rapporti di lavoro e  della  previdenza  sociale  e
degli affari generali e del personale; 
      c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal  Ministro
del lavoro nell'ambito  dei  designati  dalle  regioni.  A  tal  fine
ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano  e  di  Trento
hanno facolta' di designare un nominativo"; 
 
    il nono comma e' sostituito dai seguenti: 
      "Le commissioni regionali per la mobilita' di cui  all'articolo
22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la  denominazione  di
commissioni regionali per l'impiego. 
      Tali commissioni, oltre ai  compiti  previsti  dalla  legge  12
agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale,  in
armonia con gli indirizzi della programmazione regionale,  i  compiti
della commissione centrale per l'impiego,  di  cui  al  primo  ed  al
secondo comma del presente  articolo,  secondo  le  linee  da  questa
indicate. 
      Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle
previsioni della contrattazione collettiva in  materia  occupazionale
ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresi',
compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese
tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in  attivita'
formative e lavorative. 
      Le commissioni regionali per l'impiego,  attraverso  competenti
ispettorati  provinciali  del  lavoro,  assicurano  con   riferimento
all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti  di
cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 
        Le commissioni regionali per l'impiego si  riuniscono  almeno
una volta l'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale, o  di  un  Sottosegretario  di  Stato  da  questo
delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la
partecipazione degli assessori  competenti  in  materia  di  politica
attiva del lavoro, per la impostazione del programma di  attivita'  e
di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione
occupazionale, con particolare riguardo a  quella  giovanile,  ed  ai
problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di  cui
all'articolo 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977,  n.  675,
debbono essere membri del consiglio regionale. 
        Per  la  realizzazione  dei  loro  compiti,  la   commissione
centrale e le commissioni regionali per  l'impiego  si  avvalgono  di
apposite segreterie tecniche  costituite  rispettivamente  presso  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso  gli  uffici
regionali del lavoro". 
 
    All'articolo 4, nel  capoverso  introduttivo  sono  soppresse  le
parole: "due commi". 
    All'articolo 5, nel testo sostitutivo dell'articolo 5 della legge
1 giugno 1977, n. 285: 
      i primi due commi sono sostituiti dai seguenti: 
      "La commissione di collocamento di cui  all'articolo  26  della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e  successive  modificazioni,  provvede
alla formulazione della graduatoria, dei giovani iscritti nella lista
speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da  definirsi,  con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i
sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale. 
      In mancanza, i giovani, sulla base  delle  domande  presentate,
sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna  categoria
secondo la qualifica o  la  specializzazione  posseduta,  o,  per  il
contratto di formazione, secondo quelle per le  quali  nella  domanda
sono  state  indicate  le   propensioni.   Nella   formazione   delle
graduatorie si  terra'  conto  altresi'  della  condizione  economica
personale e familiare degli interessati"; 
 
    il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Contro  l'omessa,  erronea  o   indebita   inclusione   ovvero
cancellazione, dalla lista  speciale  e  dalla  graduatoria,  nonche'
contro gli atti di avviamento e' ammesso ricorso alla commissione  di
cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264,  entro  sette
giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria   e   dei   relativi
aggiornamenti ovvero dalla data  del  provvedimento.  La  commissione
decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro  e  non  oltre
quindici giorni dal loro deposito. 
      Decorso tale termine,  senza  che  il  ricorrente  abbia  avuto
comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto,  ferma
restando la possibilita' di adire l'autorita' competente"; 
 
    al terz'ultimo comma, sono aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "Il
datore di lavoro ha in tal caso la facolta' di indicare  i  requisiti
professionali che i giovani debbono possedere"; 
 
    il penultimo comma e' soppresso; 
 
    l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Fino al 30  giugno  1980  i  datori  di  lavoro  che  occupano
stabilmente  non  piu'  di  dieci   dipendenti   possono   effettuare
assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il  contratto
di formazione di cui all'articolo 7, mediante richiesta nominativa". 
 
    L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 6. - Dopo l'articolo 6 della legge 1 giugno 1977, n. 285,
e' inserito il seguente articolo 6-bis: 
      " Art. 6-bis. - I giovani assunti ai sensi  degli  articoli  9,
quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto  a
tempo parziale e determinato o del corso pratico  di  formazione  sul
lavoro di cui al successivo articolo 16-bis, non possono  far  valere
il titolo di studio da essi posseduto  che  non  sia  indicato  sulla
richiesta del datore di lavoro  per  lo  svolgimento  delle  mansioni
proprie della fascia professionale o della  qualifica  per  la  quale
sono stati assunti "". 
 
    All'articolo 7, nel testo sostitutivo dell'articolo 7 della legge
1 giugno 1977, n. 285: 
      il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani
iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di
formazione, secondo le modalita' della presente legge, dai datori  di
lavoro di cui all'articolo 6, nonche' da enti pubblici economici"; 
 
    il punto 1) del secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      "1) puo' essere stipulato per i giovani di eta' compresa fra  i
15 ed i 26 anni, elevata a  29  per  le  donne  o  per  i  laureati;"
All'articolo 8, nel testo sostitutivo dell'articolo 8 della  legge  1
giugno 1977, n. 285: 
 
    il primo comma e' sostituito dai seguenti: 
      "Il contratto di formazione e' stipulato per iscritto e prevede
la durata ed il trattamento giuridico ed economico. 
      I  cicli  formativi,  intesi  ad  assicurare  al   giovane   il
raggiungimento di adeguati livelli di formazione,  in  rapporto  alle
fasce professionali, sono  promossi  od  autorizzati  dalla  regione,
anche presso le aziende o loro consorzi. 
      La  durata,  le   modalita'   di   svolgimento   dell'attivita'
lavorativa  e  di  formazione   professionale   in   relazione   alle
disposizioni di cui al precedente  comma,  nonche'  il  rapporto  tra
attivita' lavorativa e formazione sono  stabilite  dalla  commissione
regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della  presente  legge,
in  coerenza  con  le  intese  raggiunte  a  livello  locale  tra  le
organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  e  le  organizzazioni  dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative"; 
 
    il terzo comma e' soppresso; 
 
    dopo l'ultimo e' aggiunto il seguente comma: 
      "Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici
permessi dalle necessita' primarie della Difesa, puo' consentire,  di
anno  in  anno,  ai  giovani  arruolati,  assunti  con  contratto  di
formazione ai sensi della presente  legge  o  impegnati  in  progetti
specifici di cui all'articolo 26, il differimento - per la durata del
contratto e per una sola volta - della prestazione del servizio  alle
armi purche' il predetto contratto abbia termine entro il  compimento
del 22° anno di eta'". 
 
    All'articolo 9, nel testo sostitutivo dell'articolo 9 della legge
1 giugno 1977, n. 285: 
      i primi due commi sono sostituiti dai seguenti: 
      "I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7  hanno  diritto
alla retribuzione contrattuale  prevista  per  il  livello  aziendale
della corrispondente qualifica; la retribuzione e' riferita alle  ore
di lavoro effettivamente prestate. 
      Al datore di lavoro sono corrisposte  agevolazioni  commisurate
come appresso: 
      a)  nel  rapporto  a  tempo  indeterminato  lire  trentaduemila
mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei  territori  di
cui  all'articolo  1  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,  per  la  durata,
rispettivamente, di 18 e di 24 mesi; 
      b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie  elevate  a
lire 600  nei  territori  di  cui  all'articolo  1  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite"; 
 
    i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: 
      "In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato
a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni
di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo  per  mesi
sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui  all'articolo  1  del
testo unico citato. Tale agevolazione e' concessa per altri sei  mesi
per ogni giovane lavoratrice assunta. 
      Nell'ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto  di
formazione siano  assunti  a  tempo  indeterminato  o  associati,  le
agevolazioni di cui  al  secondo  comma,  lettera  a),  del  presente
articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi  diciotto  nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. 
      Le disposizioni di cui al quarto e quinto  comma  del  presente
articolo si applicano anche nei  confronti  dei  giovani  assunti  al
termine dei cicli formativi di cui all'articolo 16-quater". 
 
    All'articolo 12, nell'articolo 16-bis della legge 1 giugno  1977,
n. 285: 
      alla fine del primo comma sono aggiunte le parole: 
      "Tali intese indicano altresi' le quote, le modalita' e i tempi
per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano  conseguito  la
qualifica, ai sensi dell'articolo 16-quater"; 
 
    il terz'ultimo comma e' soppresso; 
 
    dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma: 
      "I  giovani  che  rifiutano   l'avviamento   all'attivita'   di
formazione professionale prevista nel presente articolo mantengono la
loro iscrizione nella lista". 
 
    All'articolo 13, il testo dell'articolo  16-ter  della  legge  10
giugno 1977, n. 285, e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 16-ter. - I giovani  che  hanno  stipulato  contratti  di
formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno frequentato  i  corsi  di
cui all'articolo 16-bis o  i  cicli  formativi  di  cui  all'articolo
26-bis della presente legge  possono  chiedere  l'accertamento  della
qualifica  professionale  ai  fini  dell'iscrizione  nelle  liste  di
collocamento. 
      L'accertamento  e'  effettuato  da  una  commissione  istituita
presso  ciascun  ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione  composta   da   quattro   esperti   rispettivamente   in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,
della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori. 
      Il presidente della commissione e'  nominato  con  decreto  del
direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro   e   della   massima
occupazione, sentita la regione. 
      La composizione della commissione e' determinate  di  volta  in
volta dal direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
massima occupazione, in  relazione  allo  accertamento  che  essa  e'
chiamata ad effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei  datori
di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti  in  apposito
albo  istituito,  per  ciascuna   categoria   professionale,   presso
l'ufficio provinciale del lavoro. 
      L'iscrizione a tale albo, che e' diviso in due sezioni, una per
i datori di lavoro ed una per i lavoratori, e' disposta dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della  massima  occupazione  su
designazione  delle  organizzazioni  sindacali  di   categoria   piu'
rappresentative sul piano provinciale". 
 
    All'articolo 14, il testo dell'articolo 16-quater della  legge  1
giugno 1977, n. 285, e' sostituito dal seguente: 
      "Art.  16-quater.  -  La  commissione   di   cui   all'articolo
precedente  ha  il  compito  di  accertare,  attraverso   una   prova
tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani,  avvalendosi
delle   attrezzature   dei   centri   di   formazione   professionale
riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a
disposizione dalle aziende. 
      Per ogni prova tecnico-pratica viene  corrisposto  un  compenso
forfettario, comprensivo  del  premio  di  assicurazione  contro  gli
infortuni,  in  favore  del  centro  di  formazione  professionale  o
dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. 
      Le spese relative  al  funzionamento  della  commissione  fanno
carico all'apposito capitolo dello stato di  previsione  della  spesa
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
      La commissione ha, altresi', il compito: 
        di effettuare le prove di idoneita' previste dall'articolo 18
della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; 
        di  effettuare  l'accertamento  della  professionalita'   dei
lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale  ai  fini
dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui
i lavoratori stessi non siano in grado  di  documentare  il  possesso
della qualifica dichiarata. 
      Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di  cui
al  presente  articolo  sono  esercitate  dalle  rispettive  province
nell'ambito delle proprie competenze". 
 
    L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 15. - Al primo  comma  dell'articolo  18  della  legge  1
giugno 1977, n. 285: 
      la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      "c)  per  la  conservazione,  manipolazione,  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca"; 
      dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
      "e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura "". 
 
    All'articolo 17, nel testo  sostitutive  dell'articolo  20  della
legge 1 giugno 1977, n. 285: 
      il primo comma e' sostituito dai seguenti: 
      "Entro il termine di tre anni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, le cooperative agricole,  costituite  ai  sensi
dell'articolo 18 e che  hanno  ottenuto  la  concessione  o  comunque
acquisito la  disponibilita'  di  terreni  demaniali  o  patrimoniali
incolti o da valorizzare attraverso progetti di miglioramento  o  che
eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono
servizi tecnici per l'agricoltura, hanno  diritto  per  ogni  giovane
socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari  a  lire
100.000 mensili per la durata di mesi 24. 
      Eguale contributo spetta alle cooperative di  cui  all'articolo
18, primo comma, lettera e), che abbiano ottenuto  la  concessione  o
acquisito la disponibilita' di aree limitate di acque  interne  o  di
terreni con strutture fisse atte all'allevamento del bestiame"; 
 
    dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: 
      "Le cooperative costituite ai sensi  dell'articolo  18  possono
ottenere  un  contributo  in  conto  capitale  per   l'acquisto   dei
macchinari, l'installazione di impianti e in relazione all'esecuzione
di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50 per cento del
valore documentato delle spese relative. 
      L'istruttoria e l'erogazione dei fondi  sono  effettuate  dalla
regione competente per territorio. Gli  oneri  relativi  gravano  sui
fondi messi a disposizione della regione  ai  sensi  della  legge  27
dicembre 1977, n. 984". 
 
    All'articolo 19, nel secondo  comma  dell'articolo  24-bis  della
legge 1 giugno 1977, n. 285, le parole: "articolo  4  della  legge  2
maggio 1976, n. 183, e  successive  modificazioni",  sono  sostituite
dalle seguenti: "articolo 40 del testo unico  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218". 
 
    All'articolo 20: 
      nel primo dei commi sostitutivi del secondo comma dell'articolo
26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, l'ultimo alinea  e'  sostituito
dal seguente: 
      "attivita' e servizi  di  interesse  generale  o  di  rilevanza
sociale"; 
 
    dopo il secondo dei predetti commi sostitutivi,  e'  inserito  il
seguente: 
      "I  progetti  di  cui  al  precedente  comma   possono   essere
predisposti con le stesse modalita' e procedure  da  enti  morali  ad
alta specializzazione scientifica su  autorizzazione  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri"; 
 
    gli ultimi due capoversi sono sostituiti dai seguenti: 
      "L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 giugno 1977, n.
285, e' sostituito dai seguenti: 
      "I giovani che  hanno  partecipato  ai  progetti  previsti  nel
presente  articolo,  a  parita'  di  condizioni,  hanno   titolo   di
preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione. 
      I giovani destinati ai  progetti  specifici  predisposti  dalle
regioni fruiscono delle  prestazioni  assistenziali  e  previdenziali
erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali  e  dall'Istituto
nazionale assistenza dipendenti enti locali"". 
 
    All'articolo 21, nel testo dell'articolo  26-bis  della  legge  1
giugno 1977, n. 285: 
      al secondo comma, le  parole:  "anche  indipendentemente  dalle
connessioni", sono sostituite dalle seguenti: "oltre alle attivita'"; 
      al quarto comma,  le  parole:  "decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523", sono sostituite dalle  seguenti:
"decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218". 
 
    All'articolo 24: 
      nel primo comma sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
"impegnati in attivita' formative"; 
      nel quarto comma sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
"quale risulta modificato dal presente decreto"; 
 
    l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Ai giovani di cui al primo e al secondo comma non  si  applica
il divieto previsto dal quarto comma dell'articolo 4  della  legge  1
giugno 1977, n. 285, quale risulta modificato dal presente decreto". 
 
    Dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente: 
      "Art. 24-bis. - E' consentita, a domanda, la reiscrizione nella
lista speciale dei giovani che ne siano  stati  cancellati  per  aver
superato il limite di eta' indicato nella legge  10  giugno  1977  n.
285". 
 
    All'articolo 25, i commi penultimo ed ultimo sono sostituiti  dai
seguenti: 
      "Nella  categoria  degli  operai  qualificati  potranno  essere
effettuate  assunzioni  anche  in  soprannumero   lasciando   vacanti
altrettanti posti, gia' disponibili alla data del 25 gennaio  1977  o
che sono o si renderanno  annualmente  disponibili,  nella  categoria
degli operai specializzati. 
      I posti in soprannumero di  cui  al  precedente  comma  saranno
riassorbiti, rendendo conferibili le corrispondenti vacanze,  con  le
cessazioni dal servizio, per qualsiasi motivo, nella categoria  degli
operai qualificati. 
      Agli allievi operai di cui al  presente  articolo,  durante  il
periodo di frequenza dei corsi previsti dall'articolo  stesso,  oltre
al contributo di cui all'articolo 5 della legge 19  maggio  1964,  n.
345,  compete  l'indennita'   mensile   pari   all'importo   di   cui
all'articolo 9, quinto capoverso, lettera b), del  presente  decreto,
con il conseguente reintegro a  favore  del  bilancio  del  Ministero
della difesa a carico del fondo di cui all'articolo 29 della legge  1
giugno 1977, n. 285". 
 
    All'articolo 26, nel secondo comma, le parole: "all'articolo 26",
sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 25 e 26". 
 
    L'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 27. - Le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente
decreto-legge non si applicano ai progetti specifici gia' approvati o
che saranno approvati dal C.I.P.E. entro il 31 dicembre 1978". 
 
    Dopo l'articolo 27, e' aggiunto il seguente: 
      "Art. 27-bis. - Fino al primo aggiornamento  della  graduatoria
da completarsi secondo le disposizioni previste nell'articolo  5  del
presente decreto, entro il 31 dicembre 1978 gli avviamenti continuano
ad essere effettuati sulla base della graduatoria in atto  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso". 
 
    L'articolo 28 e' soppresso. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 4 agosto 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                 ANDREOTTI - SCOTTI - 
                                                 MORLINO - PANDOLFI - 
                                                              DE MITA 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
 

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