Legge Ordinaria n. 480 del 05/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1978 n. 237)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383, recante modificazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  21 luglio 1978, n. 383, recante modificazioni al
testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      L'articolo  8  del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e' sostituito dal seguente:
      "Il  comitato  dei  rappresentanti delle regioni meridionali e'
composto  dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre
consiglieri  di  ciascuna  di  esse,  eletti  dai rispettivi consigli
regionali  con  voto  limitato  a due e in modo che sia assicurata la
rappresentanza  delle  minoranze. Ferme restando le competenze di cui
all'articolo  9  del  presente testo unico il comitato esprime, entro
trenta  giorni,  il  proprio parere sui programmi annuali della Cassa
per   il   Mezzogiorno   e   degli   enti  collegati,  da  sottoporre
all'approvazione del Ministro".
    Le  regioni  provvederanno  alla nomina dei rappresentanti di cui
all'articolo  8  del  testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno,  come  modificato  dal  precedente comma, entro tre mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto. Fino alla nomina del nuovo comitato resta in carica
quello esistente.
  Il  punto 4) dell'articolo 7 e l'articolo 146 del testo unico delle
leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppressi.
  Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
  Art.  1-bis. - Alle riunioni del consiglio di amministrazione della
Cassa  per  il  Mezzogiorno  e'  invitato  a partecipare, di volta in
volta,   un   rappresentante   della   singola  regione  direttamente
interessata  a  provvedimenti di particolare rilevanza riguardanti la
regione medesima.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 agosto 1978

                               PERTINI

                                                ANDREOTTI - DE MITA -
                                                   MORLINO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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