Legge Ordinaria n. 49 del 27/02/1978 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1978 n. 62)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 23  dicembre  1977,  n.  973,  recante  norme  per
l'aumento  delle  tariffe  riscosse  dalle   camere   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura per i diritti di  segreteria  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
  All'articolo 1, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: 
    "Sono   esonerate   dal   pagamento   dei   diritti   tutte    le
amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti
pubblici territoriali, gli enti ed organismi di natura  pubblica  che
richiedono atti a fini assistenziali  e  previdenziali,  nonche'  gli
esattori delle imposte dirette". 
  L'articolo 2 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  "Art. 2-bis. - Le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, all'atto della riscossione delle tariffe per  i  diritti
di   segreteria,   rilasciano   apposita   ricevuta,   a    richiesta
dell'interessato". 
  Nell'allegato: 
  i numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: 
    

  "1) Certificato di iscrizione o cancellazione nei
registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, od attestato desunto da detti registri ...... L. 2.500
   2) Certificato di idoneita per aderire
ad aste, appalti e simili ................................ L. 5.000
   3) Elenchi di nominativi desunti dai
registri, ruoli, albi ed elenchi camerali:
    da uno a cinque nominativi ........................... L.   500
    per ogni nominativo in piu ........................... L.    50
   4) Certificato d'origine od analoga attestazione
o dichiarazione relativa a scambi di merce con
l'estero, anche su fatture o simili ...................... L. 1.500
   5) Vidimazione o autenticazione di firme .............. L. 1.000";
 il n. 10) e soppresso;
 i numeri 12) e 13) sono sostituiti dai seguenti:
  "12) Atti, certificati e dichiarazioni non
compresi in altre voci ................................... L. 1.500
   13) Visura dei registri, ruoli, albi od
elenchi tenuti presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura:
    per il primo nominativo .............................. L. 2.000
    per ogni nominativo in piu ........................... L.   300";
 il n. 14) e soppresso;
 i numeri 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti:
  "15) Diritto di urgenza per certificati ed atti
da rilasciare in giornata qualora si sovverta a
favore e su richiesta dell'utente il normale
ordine cronologico e di protocollo ....................... L. 1.000
   16) Diritto di urgenza speciale per il rilascio
immediato (a vista) qualora si sovverta a favore e
su richiesta dell'utente il normale ordine
cronologico e di protocollo .............................. L. 1.000";
 dopo il n. 16) e inserito il seguente:
  "16-bis) Diritti di iscrizione nei registri,
ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
da corrispondere all'atto della domanda, e sempre
che non si applichino i diritti previsti ai numeri
17) e 17-bis) ............................................ L. 5.000";
 il n. 17) e sostituito dal seguente:
  "17) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli
ed albi o elenchi camerali che comporti
l'accertamento di idoneita', mediante lo svolgimento
di esami, da parte di apposita commissione .............. L. 40.000";
 dopo il n. 17) e inserito il seguente:
  "17-bis) Diritti per iscrizione nei registri,
ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti il
meno accertamento del possesso dell'idoneita'
professionale ........................................... L.  10.000".
 Il n. 18) e soppresso.

    
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 febbraio 1978 
 
                                LEONE 
 
                                           ANDREOTTI - DONAT - CATTIN 
                                                           - PANDOLFI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
 

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