Legge Ordinaria n. 625 del 18/10/1978 (Pubblicata nella G.U. del 20 ottobre 1978 n. 295)
Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione e modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I ruoli organici  del  personale  del  Ministero  dei  trasporti  -
Direzione generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
concessione - sono sostituiti da quelli  stabiliti  nella  tabella  1
allegata alla presente legge. 
  I posti recati in aumento nei ruoli di cui  alla  tabella  prevista
nel primo comma riassorbono i posti in  soprannumero  esistenti  alla
data di entrata in vigore della presente legge,  salvo  quelli  delle
qualifiche ad  esaurimento  delle  carriere  direttive  per  i  quali
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni. 
  Nei ruoli del personale della  carriera  direttiva  amministrativa,
della carriera di  concetto,  della  carriera  esecutiva  nonche'  in
quella del personale ausiliario, deve  essere  lasciato  scoperto  un
numero  complessivo  di  posti  pari  a  quello  degli  impiegati  di
corrispondente  carriera  appartenenti  ai   ruoli   ad   esaurimento
istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinati  a  prestare
servizio presso la Direzione generale della motorizzazione  civile  e
dei trasporti in concessione. A tali effetti il ruolo ad  esaurimento
degli agenti tecnici  e'  considerato  corrispondente  a  quello  del
personale ausiliario. 
  I  posti  di  cui  al  comma  precedente  diverranno   gradualmente
disponibili a cominciare dalle qualifiche meno elevate, in  relazione
al numero delle vacanze che a  mano  a  mano  si  verificheranno  nei
suddetti ruoli ad esaurimento. 
  In tutti i ruoli di cui  alla  tabella  1  allegata  alla  presente
legge, deve inoltre essere lasciato scoperto un numero complessivo di
posti pari a quelli del personale  non  di  ruolo  di  corrispondente
categoria  in   servizio   presso   la   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 
  Nella  prima  applicazione  della  presente  legge,  gli  impiegati
appartenenti  ai  ruoli  organici  della  Direzione  generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono  inquadrati
nei  ruoli  di  carriera  corrispondente  previsti  dalla  tabella  I
allegata alla presente legge, con le modalita' indicate nell'articolo
200, ultimo comma, del testo  unico  approvato  con  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  Il   primo
inquadramento nel ruolo di meccanografia viene  disposto,  a  domanda
degli interessati, per il personale che risulti adibito da almeno  un
anno, alla data di entrata in vigore della presente legge, a  servizi
di meccanografia, nella qualifica corrispondente a  quella  rivestita
nel ruolo di provenienza.  Successivamente,  l'accesso  al  ruolo  di
meccanografia e' riservato al personale della carriera esecutiva  che
risulti  abilitato,   dopo   apposito   corso,   alla   mansione   di
meccanografo. 
  A partire dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  i
ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione non subiscono decurtazioni  per  effetto
delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3  della  legge  24
maggio 1970, n. 336. 
 

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