Legge Ordinaria n. 641 del 21/10/1978 (Pubblicata nella G.U. del 24 ottobre 1978 n. 298)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 18  agosto  1978,  n.  481,
concernente fissazione  al  1°  gennaio  1979  del  termine  previsto
dall'articolo 113, decimo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  per  la  cessazione  di  ogni
contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui
alla tabella B del medesimo decreto, nonche'  norme  di  salvaguardia
del patrimonio degli stessi  enti,  delle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza e della  disciolta  Amministrazione  per  le
attivita' assistenziali italiane ed internazionali, con  le  seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 1, primo comma, sono sostituite le parole: 1°  gennaio
1979, con le altre: 31 marzo 1979. 
  Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli: 
  Art. 1-bis. - Gli enti pubblici di cui ai numeri 1) Ente  nazionale
per la protezione morale del fanciullo (ENPMF),  3)  Opera  nazionale
pensionati d'Italia  (ONPI),  4)  Ente  nazionale  assistenza  orfani
lavoratori italiani (ENAOLI), 8) Opera nazionale invalidi  di  guerra
(ONIG), 9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), 10)  Istituto
nazionale "Umberto e Margherita di Savoia", 11)  Unione  italiana  di
assistenza all'infanzia, 12) Opera nazionale  per  l'assistenza  agli
orfani di guerra anormali psichici,  14)  Cassa  per  il  soccorso  e
l'assistenza alle vittime del delitto,  15)  Istituto  nazionale  dei
ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, 29) Ente  patronato  Regina
Margherita pro ciechi  "Paolo  Colosimo"  di  Napoli,  46)  Consorzio
nazionale produttori canapa, 48) Ente nazionale per le  Tre  Venezie,
51)  Istituti  di  incremento  ippico,  53)   Ente   mostra   mercato
artigianato,  54)  Ente  italiano  della  moda,  55)  Ente  nazionale
artigianato e piccola industria (ENAPI), 56) Utenti  motori  agricoli
(UMA), 57) Opera nazionale combattenti, 59) Ente nazionale lavoratori
rimpatriati e profughi, 62) Consorzi per la tutela e incremento della
pesca, della tabella B  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  sono  soppressi  e  posti  in
liquidazione  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di
conversione del presente decreto. 
  Le funzioni  di  liquidazione  sono  assunte  collegialmente  dalle
giunte  o  dai  comitati  esecutivi  dei   rispettivi   consigli   di
amministrazione, ove esistano, ovvero dai consigli di amministrazione
degli enti. Qualora alla amministrazione dell'ente  sia  preposto  un
commissario, il medesimo assume le funzioni predette. 
  Gli organi di cui al precedente  comma  assicurano  la  continuita'
delle prestazioni e dei servizi precedentemente  espletati  dall'ente
non oltre il 31 marzo 1979. 
  Dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto i liquidatori non possono compiere atti eccedenti le
operazioni di liquidazione e non connessi alle attivita'  di  cui  al
precedente comma.  In  caso  di  inosservanza  sono  personalmente  e
solidalmente responsabili per gli atti compiuti. 
  Entro il 31 marzo 1979 si provvede, ai sensi e con le procedure  di
cui agli articoli 113 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle regioni  dei
beni e del personale dei predetti enti, nonche' all'attribuzione alle
regioni e agli enti locali delle relative entrate. 
  Con decorrenza  dal  31  marzo  1979  le  funzioni  di  protezione,
rappresentanza e tutela esercitate  in  base  alle  vigenti  leggi  e
regolamenti dall'ONIG nei  confronti  dei  mutilati  ed  invalidi  di
guerra, delle vittime civili di guerra, degli  orfani  di  guerra  ed
equiparati, dei mutilati e invalidi per servizio, dei  familiari  dei
caduti per servizio, sono  attribuite,  a  seconda  delle  rispettive
competenze, alla  Associazione  nazionale  mutilati  ed  invalidi  di
guerra,  all'Associazione  nazionale  vittime   civili   di   guerra,
all'Associazione nazionale famiglie  caduti  e  dispersi  in  guerra,
all'Unione nazionale mutilati per servizio. 
  Art. 1-ter. - Per gli enti non compresi nell'articolo precedente  e
previsti dalla tabella B, allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salve le disposizioni di cui  agli
articoli  successivi  del  presente  decreto,  rimangono   ferme   le
procedure di cui  agli  articoli  113  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  Entro novanta giorni dalla data di emanazione dei  decreti  di  cui
all'articolo 113 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, i rappresentanti legali degli enti provvedono  a
trasmettere alle regioni gli atti attinenti alle funzioni  trasferite
nei rispettivi territori. 
  Dalla data indicata nel precedente comma  le  regioni  o  i  comuni
titolari delle funzioni assicurano la continuita'  delle  prestazioni
avvalendosi  delle  strutture  e  del  personale  degli  enti,  anche
anticipando  le  somme  necessarie   all'esercizio   delle   funzioni
trasferite. 
  Art. 1-quater. - Dopo l'ottavo comma dell'articolo 113 del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e inserito il
seguente comma: 
  "Il   decreto   dichiara   altresi'   l'estinzione   degli    enti,
trasferendone le funzioni residue all'amministrazione  diretta  dello
Stato o ad enti similari, allorche' la commissione tecnica di cui  al
presente articolo e la  commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali, abbiano accertato: 
    1) la non economicita' dei singoli enti nell'attuazione dei  loro
compiti residui in relazione anche alle esigenze di  riqualificazione
e selezione della spesa pubblica; 
    2) la non  convenienza  che  i  singoli  enti,  per  la  funzione
istituzionale   perseguita,   continuino    a    rimanere    distinti
dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari". 
  Art. 1-quinquies. - L'Ente autonomo  di  gestione  per  le  aziende
termali e soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. 
  Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi
titolo  all'ente  soppresso  sono  affidate  al   comitato   di   cui
all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n.  103,  convertito,
con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977,  n.  267.  Al  comitato
saranno  attribuiti,  per  le  occorrenze  della  liquidazione  delle
societa' di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione
deliberati anche a favore dell'ente soppresso. 
  Le partecipazioni azionarie delle societa' inquadrate nel  predetto
ente nonche' i rapporti patrimoniali e giuridici  dell'EAGAT  saranno
assegnati   all'Ente   partecipazioni   e   finanziamento   industria
manifatturiera - EFIM e verranno collocati dall'EFIM in una  speciale
gestione   priva   di   personalita'   giuridica,   contabilmente   e
finanziariamente separata. 
  L'EFIM provvede, nei  modi  e  nei  termini  previsti  da  apposito
provvedimento legislative: 
    a) al ripianamento delle perdite e al risanamento delle  gestioni
delle societa' gia' facenti capo all'EAGAT; 
    b) all'inquadramento nell'EFIM delle societa' o  stabilimenti  di
imbottigliamento di acque minerali, gia' inquadrate nell'EAGAT; 
    c) al trasferimento  alle  regioni  delle  attivita',  patrimoni,
pertinenze  e  personale  delle  aziende  termali,  ivi  comprese  le
attivita' e i patrimoni  alberghieri,  per  l'ulteriore  destinazione
agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma
sanitaria, nonche' al trasferimento alle  regioni  interessate  delle
attivita' e del patrimonio del Centro ittico tarantino campano S.p.a. 
  Art. 1-sexies. - Salvo quanto disposto dal secondo  e  terzo  comma
dell'articolo 117 e dall'articolo  119  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  il  patrimonio  dell'ONPI,
dell'ENAOLI e dell'ENAL e' interamente ripartito fra le  regioni,  ai
sensi del medesimo articolo 117, per essere attribuito,  nei  casi  e
nei   modi   previsti   dall'articolo   25   del   predetto   decreto
presidenziale, ai comuni singoli o associati. 
  Le entrate dell'ONPI sono ripartite fra le regioni  in  proporzione
al numero dei pensionati INPS residenti,  al  1977,  nelle  stesse  e
destinati ai comuni, singoli o associati. 
  Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali  per  il  riordino
delle materie trasferite,  le  entrate  dell'ONPI  restano  destinate
all'assistenza agli anziani. 
  Fino  all'entrata  in  vigore  di  nuove  norme   in   materia   di
pensionamento di reversibilita' e per i superstiti,  l'erogazione  di
assegni  sostitutivi  della  pensione  ai  superstiti  gia'   erogati
dall'ENAOLI, nella misura prevista dall'articolo 22  della  legge  21
luglio 1965, n. 903, e per la sola quota spettante  agli  orfani,  e'
provvisoriamente  assicurata  da  una  apposita   gestione   speciale
costituita presso l'INPS. 
  La commissione tecnica di cui  all'articolo  113  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  individua  i
contingenti  di  personale  da  trasferire  alla  gestione   speciale
dell'INPS di cui al comma precedente. 
  Fino al riordino con legge regionale delle  materie  trasferite,  i
comuni garantiscono le erogazioni economiche integrative agli  orfani
secondo i criteri seguiti dall'ENAOLI. 
  Le entrate dell'ENAOLI sono ripartite fra le regioni e alle  stesse
interamente destinate ai comuni tenuto conto della ripartizione della
spesa dell'ENAOLI in base alla residenza  degli  assistiti  nell'anno
1977, ad eccezione  di  una  somma  pari  a  lire  17  miliardi,  che
affluisce al fondo per la erogazione degli assegni di cui  al  quarto
comma del presente articolo, amministrato dall'INPS. 
  Fino all'entrata in vigore della  legge  di  riforma  sanitaria  la
funzione dell'ENAOLI concernente l'assistenza sanitaria  agli  orfani
dei lavoratori a norma dell'articolo 1,  ultimo  comma,  del  decreto
legislative 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con la legge 5  gennaio
1953,  n.  35,  e  assunta  dall'Istituto   nazionale   assicurazioni
malattie, anche per le prestazioni  non  rientranti  nel  trattamento
generale INAM dei lavoratori dell'industria. 
  Le  entrate  dell'ENAL  sono  ripartite  fra  i  comuni,  ai  sensi
dell'articolo 120, primo e secondo comma, del decreto del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad  eccezione  dei  proventi
del concorso pronostici Enalotto  che  affluiscono  al  Tesoro  dello
Stato. 
  Il  fondo  di  cui  all'articolo  132  del   suddetto   decreto   e
incrementato di una somma pari alle  entrate  iscritte  nel  bilancio
consuntivo dell'ENAL per  il  1978  provenienti  dalla  gestione  del
concorso pronostici Enalotto. 
  Le partecipazioni azionarie dell'Ente nazionale per le Tre  Venezie
nella societa' veneziana Conterie  S.p.a.  sono  trasferite  all'ENI.
Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  119  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i  restanti  beni
mobiliari e immobiliari dell'Ente per le Tre Venezie  sono  ripartiti
tra le regioni interessate ai sensi degli  articoli  113  e  117  del
medesimo decreto. 
  Art. 1-septies. - Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli
organi dello Stato nei confronti degli enti pubblici di cui al n.  27
(casa di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi")  e  n.  28
(casa di riposo per artisti drammatici di Bologna)  della  tabella  B
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,
n. 616, sono attribuite rispettivamente ai  comuni  di  Milano  e  di
Bologna a far tempo dal 1° gennaio 1979. 
  Gli enti pubblici di cui  al  n.  39)  Ente  nazionale  prevenzione
infortuni (ENPI) e al n. 43) Associazione nazionale per il  controllo
della combustione (ANCC) della tabella  B  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  sono  soppressi
dalla data che sara' prevista nella legge di riforma sanitaria o,  in
mancanza, a far tempo dal 1° gennaio 1980. Qualora, alla data  del  1
ottobre 1979, la legge istitutiva del  servizio  sanitario  nazionale
non sia stata promulgata, si provvede altresi', con le  procedure  di
cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, ad individuare gli organi dello Stato o di altri
enti pubblici ai quali sono attribuite le funzioni che, ai sensi  del
predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.
616, non siano comprese tra quelle trasferite o delegate alle regioni
ovvero attribuite agli enti locali. 
  All'eventuale scioglimento, trasformazione o  riorganizzazione  dei
consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle  piante
coltivate di cui al n. 50) della tabella B allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvede la legge
regionale. 
  Qualora entro il 31  marzo  1979  le  regioni  interessate  abbiano
costituito consorzi  interregionali,  i  beni  ed  il  personale  dei
consorzi per l'incremento della pesca e degli istituti di  incremento
ippico di cui ai numeri 51) e 62) della tabella B allegata al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  sono
trasferiti ai consorzi medesimi. 
  Art. 1-octies.  -  Le  istituzioni  scolastiche  gestite  dall'Ente
nazionale sordomuti sono statizzate  a  decorrere  dal  1°  settembre
1978. 
  Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova  disciplina  dei
convitti gestiti dal Ministero della pubblica istruzione  i  convitti
per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche di  cui  al  primo
comma sono gestiti in via transitoria dal Ministero medesimo. 
  Dei consigli delle istituzioni di cui  ai  precedenti  commi  fanno
parte un rappresentante dei non udenti nominato  dall'Ente  nazionale
protezione ed assistenza sordomuti  (ENS)  e  un  rappresentante  del
comune in cui ha sede l'istituzione. 
  In attuazione dell'articolo 10 della legge 4 agosto 1977, n. 517, i
consigli scolastici provinciali  in  accordo  con  gli  enti  locali,
sentite le associazioni  dei  minorati  dell'udito,  predispongono  i
programmi e le forme di integrazione e di  sostegno  a  favore  degli
alunni sordomuti. 
  Allo stesso fine gli enti locali devono  favorire  il  processo  di
integrazione  sociale  dei   ragazzi   sordomuti   anche   attraverso
l'istituzione  dei  servizi  sociali  aperti  al   di   fuori   delle
istituzioni statizzate con  la  legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  Gli immobili di proprieta' dell'ENS adibiti a  sedi  scolastiche  e
convittuali, nonche'  gli  arredi  e  le  attrezzature  didattiche  e
scientifiche vengono assegnate in proprieta' ai comuni. 
  I beni di  cui  al  precedente  comma  conservano  la  destinazione
originaria  e,  comunque,  anche  nel  caso  di  loro  trasformazione
patrimoniale devono essere destinati ad istituzioni scolastiche  o  a
servizi sociali. 
  Dal 1° settembre 1978 il personale docente e non docente, di  ruolo
o incaricato a tempo indeterminato,  in  servizio  nelle  istituzioni
scolastiche e nei convitti di cui al presente articolo  e  trasferito
alle dipendenze dello Stato ed inquadrato  nei  corrispondenti  ruoli
del  Ministero  della  pubblica  istruzione  secondo  le   anzianita'
possedute e conserva la propria posizione di ruolo o di incaricato  a
tempo indeterminato, secondo la propria qualifica. 
  A decorrere dalla stessa data il personale docente  e  non  docente
incaricato  a  tempo  indeterminato  ha  titolo  all'immissione   nei
corrispondenti ruoli dello stesso Ministero della pubblica istruzione
secondo le disposizioni e con le  modalita'  previste  dal  quarto  e
quinto  comma  dell'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. 
  All'onere  derivante  dall'applicazione   del   presente   articolo
valutato in lire 2.127 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto
a lire 900 milioni, con il contributo di cui alla  legge  9  dicembre
1975,  n.  749  e,  quanto  a  lire  1.227  milioni,  con  i  normali
stanziamenti dei competenti capitoli dello stato  di  previsione  del
Ministero della pubblica istruzione  per  l'anno  finanziari  1978  e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 
  Il Ministro del tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art. 1-novies. - Il sesto comma dell'articolo 117 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sostituito  dal
seguente: 
  "I residui beni mobiliari compresi il  numerario  ed  i  titoli  di
credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge
4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresi' ad  assumere  le
eventuali passivita'. Per la copertura delle passivita', il Ministero
del tesoro ove necessario, puo'  destinare,  in  tutto  o  in  parte,
proventi di cui al terzo comma". 
  Art. 1-decies. - L'assegno di incollocabilita' di cui  all'articolo
180 del decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,  n.
1124, e successive  modificazioni,  attualmente  erogato  dall'ANMIL,
verra' erogato a far tempo dal 1 aprile 1979, dall'INAIL. All'INAIL e
altresi'  trasferito  l'onere,  gia'  posto   a   carico   dell'ANMIL
dall'articolo 8, primo comma, lettera c), della legge 5 maggio  1976,
n. 248,  del  contributo  annuale  per  la  concessione  dell'assegno
speciale  ai  superstiti  dei  titolari  di  rendita  per  inabilita'
permanente di grado non inferiore all'80 per cento deceduti per causa
non dipendente dall'infortunio o dalla malattia professionale. 
  L'ANMIL e' sottoposta alla disciplina  prevista  dall'articolo  115
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  La commissione tecnica di  cui  all'articolo  113  de  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, individua la quota
parte delle entrate dell'ANMIL, nonche' i contingenti di personale da
trasferire all'INAIL. 
  Il contributo per il sostegno dell'attivita' associativa dell'ANMIL
di cui al terzo comma dell'articolo 115  de  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616,  e  determinato  su  proposta
della commissione tecnica  prevista  dall'articolo  113  del  decreto
medesimo. 
  Art. 1-undecies. - Il terzo comma dell'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sostituito  dai
seguenti: 
  "Il decreto di cui al presente articolo dispone  l'erogazione  sino
al 31 dicembre 1979 di un contributo per il  sostegno  dell'attivita'
associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi  del
presente articolo; tale  contributo,  per  l'anno  1979,  non  potra'
comunque superare il 50 per  cento  di  quello  erogato  dallo  Stato
nell'esercizio finanziario 1977 salvo  quanto  disposte  per  l'ANMIL
nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come
modificato dalla legge di conversione. 
  In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre  1979  sono  abrogate  le
disposizioni di legge che prevedono  ritenute  su  salari,  stipendi,
retribuzioni, pensioni rendite, prestazioni previdenziali in  genere,
compensi od assegni continuativi,  ovvero  contributi  obbligatori  a
favore degli enti di cui al primo comma. 
  A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo
comma hanno diritto di percepire mediante  ritenuta  sulle  pensioni,
assegni  e  rendite  erogati  dallo  Stato   o   da   enti   pubblici
previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette
prestazioni intendono loro versare mediante delega in  forma  libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e  gli  enti  pubblici
interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi
con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalita'
della riscossione delle ritenute di cui al presente comma. 
  Dal  1°  gennaio  1980  lo  Stato,  per  sostenere  l'attivita'  di
promozione sociale e di tutela degli associati,  con  apposite  leggi
potra'  assegnare  contributi   alle   associazioni   nazionali   che
statutariamente e  concretamente  dimostreranno  di  perseguire  fini
socialmente e moralmente rilevanti". 
  Art. 1-duodecies. - A decorrere dal 1 aprile 1979 l'INPS e  l'INAIL
provvedono a trasferire  al  Ministero  del  tesoro,  ai  fini  della
ripartizione trimestrale tra le regioni,  i  fondi  riscossi  e  gia'
destinati  per  legge  all'ENAOLI,  all'ONPI  e  all'ANMIL   detratte
rispettivamente le  somme  di  cui  al  settimo  comma  dell'articolo
1-sexies e al primo e terzo comma dell'articolo 1-decies. 
  Art. 1-terdecies. - 1 primi quattro  commi  dell'articolo  122  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "Il personale in servizio in base ad atti adottati  entro  la  data
del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche  degli
enti pubblici  nazionali  e  interregionali  le  cui  funzioni  siano
trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che
sia  strettamente   indispensabile   all'esercizio   delle   funzioni
medesime, e posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente
al trasferimento dei beni e delle funzioni. 
  I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni
ai sensi del precedente comma saranno  determinati  con  il  medesimo
procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma,  entro  sessanta
giorni  dalla  emanazione  dei  provvedimenti  con  i  quali  saranno
individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o  delegate  alle
regioni.  Con  il  medesimo  provvedimento  detto   personale   sara'
ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate  da
ciascuna di queste. 
  Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito
alle regioni ai sensi  dei  commi  precedenti  e  assegnato,  secondo
contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  sulla  base  di  apposite
graduatorie,  sentite  le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative  su  base  nazionale,  con  effetto  dalla  data   di
trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine: 
    a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1
della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni,  con  la
osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo
comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri stabilira', nei limiti dei posti  in  organico
riservati secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n.  70,  i
contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli  enti
esistenti  nel  territorio  nazionale  cosi'   come   risultano   dai
provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa; 
    b) ai ruoli unici di cui all'articolo 6  della  legge  22  luglio
1975, n. 382". 
  Art. 1-quater decies. - Il  consiglio  di  amministrazione  di  cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio
1977, n. 618, provvede, in via transitoria, a destinare il  personale
assegnato ai  ruoli  unici  presso  i  Ministeri  che  presentino  le
relative necessita'  funzionali  con  riferimento  alla  preparazione
professionale e alla esperienza acquisita. 
  Entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  che
istituisce i ruoli unificati dei dipendenti civili  dello  Stato,  il
consiglio di amministrazione  provvede  all'inquadramento  definitive
del personale. Il relativo procedimento non potra'  avere  inizio  in
ogni caso oltre il 31 marzo 1980. 
  Fino all'inquadramento definitive del personale  proveniente  dagli
enti di cui alla tabella B allegata al decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assegnato ai ruoli unici di cui al
decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  618,
continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio
1977 relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico di
attivita', previdenza, quiescenza ed assistenza. 
  All'amministrazione del personale assegnato  agli  uffici  stralcio
degli enti soppressi provvede l'ufficio  liquidazione  del  Ministero
del tesoro imputando il relativo onere alle  corrispondenti  gestioni
di liquidazione. 
  Art.  1-quindecies.  -  La  disciplina  dei  fondi  integrativi  di
previdenza e di quiescenza eventualmente istituiti presso gli enti  o
amministrazioni soppresse ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  sara'  regolamentata  nell'ambito
della legge di riforma del sistema pensionistico. In ogni caso coloro
i quali siano cessati dal servizio prima della data  di  scioglimento
possono optare per la capitalizzazione  della  rendita  vitalizia  in
godimento. 
  A tal fine e  previsto  il  passaggio  delle  quote  di  indennita'
maturata   dall'ente   di    provenienza    all'amministrazione    di
destinazione; in mancanza totale o parziale di copertura  finanziaria
dell'ente  di  provenienza  provvede   l'ufficio   liquidazioni   del
Ministero del tesoro, per la parte non  dovuta  dal  dipendente,  con
imputazione alle gestioni di liquidazione. 
  Il personale che ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n.  261,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto  1974,  n.  355,
sia stato inserito in uno dei  contingenti  previsti  dalle  suddette
disposizioni di legge conserva  il  diritto  di  essere  collocato  a
riposo  alla  scadenza  prevista  per  il  contingente  cui   risulta
assegnato. 
  A tal fine il collocamento a riposo del  suddetto  personale  e  da
considerare in soprannumero rispetto  al  corrispondente  contingente
dell'amministrazione di destinazione. 
  All'articolo 2, al primo comma, la lettera a), e' sostituita con la
seguente: 
    a) di istituire  nuovi  posti  in  organico  e  di  procedere  ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nonche' di procedere ad
assunzioni di personale a tempo determinato, che comunque  comportino
un aumento complessivo del numero dei dipendenti che superi il  tetto
massimo raggiunto nel primo semestre del  1978;  i  provvedimenti  di
inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 30
giugno 1978 non hanno effetto qualora non  siano  previsti  da  norme
regolamentari vigenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto  o  che  comunque   comportino   valutazioni   di   carattere
discrezionale. 
  Al primo comma, lettera b), le parole: di contratti di  affitto  di
durata superiore a quattro anni, sono sostituite con le seguenti:  di
contratti di locazione o di affitto  di  durata  superiore  a  quella
minima prevista dalla legislazione vigente. Il divieto  di  cui  alla
presente  lettera  non  si  applica  agli  atti  gia'  deliberati   e
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
  L'autorizzazione a derogare ai divieti di cui al primo  comma  puo'
essere  concessa  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  per
comprovati motivi di interesse pubblico,  su  conforme  parere  della
regione interessata o, qualora si tratti di atti che interessino piu'
regioni, su conforme parere della commissione interregionale  di  cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 
  All'articolo 3 sono sostituite le parole da:  Fino  all'entrata  in
vigore, a: 24 luglio 1977, n.  616,  con  le  seguenti:  Fino  al  31
dicembre 1978. 
  All'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
 
  In deroga al divieto di  cui  al  precedente  articolo,  la  giunta
regionale,  sentita  la  competente  commissione   consiliare,   puo'
autorizzare, di volta in volta, determinate istituzioni pubbliche  di
assistenza e beneficenza a compiere gli atti  strettamente  necessari
alla realizzazione di programmi di pubblico interesse  in  ordine  ai
quali si siano  pronunciati  favorevolmente  i  consigli  dei  comuni
interessati. 
  Il divieto di cui al precedente articolo non si applica  agli  atti
gia' deliberati e pubblicati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  L'articolo 4 e' soppresso. 
  L'articolo 5 e' soppresso. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)