Legge Ordinaria n. 683 del 25/10/1978 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1978 n. 314)
Provvedimenti urgenti per gli organi di amministrazione del personale dell'Istituto centrale di statistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Presso   l'Istituto   centrale   di   statistica  e'  istituita  la
commissione   centrale   del  personale,  presieduta  dal  presidente
dell'Istituto e composta:
    da  tre  componenti  il  comitato  amministrativo  designati  dal
comitato stesso;
    dai direttori generali dell'Istituto;
    dai   tre   funzionari   dell'istituto  rivestenti  la  qualifica
immediatamente   inferiore   a   direttore   generale,  con  maggiore
anzianita' di qualifica e, a parita' di anzianita' di qualifica, piu'
anziani di eta';
    dai  quattro  rappresentanti  del  personale eletti dal personale
stesso  ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge
28 ottobre 1970, n. 775.
  I  membri della commissione centrale del personale sono sostituiti,
in  caso  di  impedimento  ad  intervenire  alle singole sedute della
commissione,   rispettivamente,   per   i  direttori  generali  ed  i
funzionari di qualifica immediatamente inferiore, da coloro che hanno
il  compito  di  sostituirli  nell'espletamento  delle funzioni che i
medesimi  svolgono  in  via ordinaria presso l'Istituto; per i membri
del  comitato  amministrativo,  da  altrettanti  membri designati dal
comitato medesimo; per i rappresentanti del personale, da altrettanti
membri  eletti in relazione a ciascuno dei titolari e contestualmente
ad essi.
  In  caso di assenza del presidente le relative funzioni sono svolte
dal    componente    della   commissione   designato   dal   comitato
amministrativo piu' anziano di eta'.
  I   membri   effettivi   e   supplenti   designati   dal   comitato
amministrativo   e   quelli   eletti  dal  personale  sono  nominati,
contestualmente,  dal  presidente dell'Istituto, durano in carica due
anni e possono essere confermati.
  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte dal capo del servizio del
personale.
  La  commissione  delibera  a maggioranza assoluta dei presenti ed a
parita'  di  voti  prevale  quello  del  presidente.  Le sedute della
commissione  sono valide purche' siano presenti almeno sette dei suoi
componenti.
  Alla  commissione  centrale  per  il personale di cui alla presente
legge sono devolute le attribuzioni attualmente spettanti al comitato
amministrativo  dell'Istituto  in  tutte  le  questioni  relative  al
personale,  nonche' quelle attualmente spettanti alla commissione del
personale  di  cui all'articolo 33 del regolamento organico approvato
con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 24 febbraio
1967,  che  dalla  entrata  in  vigore  della  presente  legge  viene
soppressa.   Alla   commissione   centrale   predetta  sono  altresi'
attribuiti  tutti gli altri compiti che i consigli di amministrazione
delle   amministrazioni  centrali  dello  Stato  svolgono  presso  le
amministrazioni stesse.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 ottobre 1978

                               PERTINI

                                                 ANDREOTTI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)