Legge Ordinaria n. 835 del 06/12/1978 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1978 n. 361)
Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto
mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, nuove norme in
materia  di  polizia,  sicurezza  e  regolarita' dell'esercizio delle
ferrovie  e di altri servizi di trasporto uniformandosi ai principi e
criteri direttivi appresso indicati:
    a)  aggiornare  e  riordinare,  allo scopo di provvedere nel modo
piu'  efficace  alla  sicurezza  e  alla  regolarita'  dell'esercizio
ferroviario  in  relazione  alle  moderne  esigenze  del  traffico  e
all'impiego di piu' progrediti impianti, mezzi e sistemi di esercizio
delle ferrovie, le norme contenute nel "Regolamento circa la polizia,
sicurezza   e   regolarita'  dell'esercizio  delle  strade  ferrate",
approvato  con  regio  decreto 31 ottobre 1873, n. 1787, e successive
aggiunte  e  modificazioni,  nonche' contenute in altri provvedimenti
legislativi e regolamentari riguardanti i seguenti settori:
      comportamento  degli  utenti  delle  ferrovie e del pubblico in
genere nell'ambito ferroviario e in prossimita' dello stesso;
      attivita'  di  prevenzione e accertamento delle infrazioni alle
norme relative alla polizia dei trasporti;
      procedure  per  l'applicazione  delle  sanzioni amministrative;
devoluzione dei proventi delle sanzioni stesse;
      disciplina  delle  separazioni  delle proprieta' laterali dalla
sede  ferroviaria,  delle  servitu'  e  dell'attivita'  di  terzi  in
prossimita'  della  sede  ferroviaria  ai  fini  della  tutela  della
sicurezza dell'esercizio;
      sistemi  di  protezione  degli  attraversamenti  dei passaggi a
livello  e  prescrizioni per gli utenti, tenuto conto delle norme del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15  giugno 1959, n. 393,
concernente  la  circolazione  stradale, e successive modificazioni e
aggiunte;
      utilizzazione  del  personale  e  svolgimento  dei  servizi  di
trasporto in caso di mobilitazione delle forze armate e di guerra;
      interventi  per  la  rimozione di cadaveri rinvenuti sulla sede
ferroviaria  e  per  la  rimozione  del materiale rotabile in caso di
incidente;
      obblighi  e  responsabilita'  dei  direttori di esercizio delle
ferrovie  in  concessione  o  in  regime  di  gesti  ne commissariale
governativa.
    Nell'esercizio  di  tale attivita', il Governo si dovra' ispirare
al  criterio  di  attuare il piu' ampio decentramento amministrativo,
nel  rispetto  delle  competenze  delle  regioni  e degli enti locali
territoriali,  quali  definite dagli articoli 84, 85 e 86 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, ed al
principio di disciplinare con le norme delegate le materie coperte da
riserva  di  legge  e  le  situazioni  comunque  inerenti  a  diritti
personali  dei  cittadini  ed  all'ordine  pubblico, e di rinviare ai
provvedimenti  previsti  dal  successivo punto b) la regolamentazione
delle altre materie;
    b)  determinare,  tenendo  conto del prevalente carattere tecnico
della   regolamentazione   dell'esercizio   ferroviario,  gli  organi
competenti ad emanare od approvare norme regolamentari e disposizioni
interne, in particolare nelle seguenti materie:
      organizzazione    tecnica   e   amministrativa   del   servizio
ferroviario e modalita' del suo svolgimento;
      collaudi  e  controlli degli impianti, delle opere d'arte e del
materiale rotabile;
      conservazione   ed   efficienza  degli  impianti  fissi  e  del
materiale rotabile;
      modalita'  di  esecuzione  delle diverse mansioni del personale
addetto al servizio ferroviario, comportamento del personale medesimo
nei confronti degli utenti e dei terzi;
      c)   provvedere  al  riordinamento  e  all'aggiornamento  delle
disposizioni  per  la  polizia,  la  sicurezza e la irregolarita' dei
servizi   di   trasporto,   con  il  criterio  dell'estensione  della
validita', oltre che alle ferrovie concessione o esercitate in regime
di  gestione commissariale governativa, a tutti gli altri pubblici se
vizi  di  trasporto  terrestre  che siano rimasti di competenza degli
organi  dello Stato e, per quanto concerne le disposizioni in materia
di  polizia  e  sicurezza dell'esercizio, anche ai servizi trasferiti
alla competenza delle regioni;
      d)  prevedere  modificazioni alle vigenti disposizioni di legge
in  tema di reati connessi con l'esercizio ferroviario, al fine della
unificazione  del  trattamento  penale  per gli addetti all'esercizio
ferroviario,   sia   terrestre   che  marittimo,  e  tranviario,  con
l'esclusione di ogni misura restrittiva della liberta' personale, per
la  flagranza  di reato purche' gli addetti stessi non abbandonino il
servizio;
      e) abrogare tutte le disposizioni vigenti nelle materie oggetto
di delega in contrasto con la futura normativa.
 

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