Legge Ordinaria n. 101 del 03/04/1979 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1979 n. 98)
Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
           Classificazione del personale postelegrafonico

  Il  personale  di  ruolo  delle  aziende  autonome  dipendenti  dal
Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni, compresi gli operai
ed  esclusi  i  funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le
qualifiche  ad  esaurimento  di  ispettore generale e di direttore di
divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972,  n.  748,  e'  classificato  in  otto  categorie professionali,
ordinate   in   scala   progressiva   in   relazione  al  livello  di
professionalita', alle attribuzioni ed alle connesse responsabilita',
nonche' al grado di cultura, generale e professionale, necessario.
  Ciascuna   categoria   si  articola  in  qualifiche  funzionali  di
equivalente professionalita'.
  Le  declaratorie  di  cui  al  successivo articolo 3 stabiliscono i
principi  generali  in  base  ai  quali vanno individuate le singole,
equipollenti  qualifiche funzionali nell'ambito di ciascuna categoria
e definiti i relativi profili professionali.
  I  profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni
lavorative   richieste   per   ciascuna   qualifica   funzionale,  ne
individuano  la  omogeneita' o complementarieta' con altre di diversa
categoria,   delimitano   le   eventuali  sfere  di  autonomia  e  le
responsabilita'   connesse   all'esercizio  dei  compiti  previsti  e
precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari
per  assolverli,  in  modo da realizzare una razionale organizzazione
del  lavoro  che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni
irrazionale  parcellizzazione  del  lavoro,  e  renda  possibile  una
effettiva mobilita' del personale.
  La  definizione  dei  profili professionali deve essere preordinata
alla  realizzazione  della funzionalita' del nuovo ordinamento con la
valorizzazione  della  professionalita'  e  la  specificazione  delle
corrispondenti  attribuzioni  e  responsabilita'.  A tali fini devono
essere  assegnate  al personale le mansioni previste per le categorie
di  inquadramento ed i profili professionali riconosciuti, in modo da
realizzare  una  precisa  corrispondenza  fra  mansioni  e  qualifica
professionale,  ferme  restando  in  prima  applicazione  le  attuali
intercambiabilita'  previste  per  il personale degli uffici locali e
delle agenzie.
  All'individuazione  delle  qualifiche funzionali e alla definizione
dei  relativi  profili  professionali, e successivi aggiornamenti, si
provvede   con   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,   sentiti   una  apposita  commissione  paritetica
amministrazione-sindacati  del personale postelegrafonico a carattere
nazionale    maggiormente   rappresentativi   e   il   consiglio   di
amministrazione.
  A tali fini il personale delle diverse categorie va raggruppato, in
senso  verticale,  secondo i settori operativi di applicazione, quali
risultano dal seguente schema:
    a) personale con funzioni direttive;
    b) personale degli uffici;
    c)  personale dell'esercizio, compreso quello degli uffici locali
e  delle  agenzie  e  quello  con  qualifica di mestiere, suddistinto
secondo le specializzazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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