Legge Ordinaria n. 36 del 09/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1979 n. 43)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
recante norme in materia di mobilita' dei lavoratori, con le seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1,  terzo  comma,  le parole: quello individuato sono
sostituite   dalle   seguenti:   quello   gia'  individuato  ai  fini
statistici.
  All'articolo  3  le  parole:  in attuazione, sono sostituite con le
seguenti: a seguito.
  Dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
  Art.  4-bis. - La commissione regionale per l'impiego, a seguito di
accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali ed allo scopo di
accelerare  le  assunzioni  dei lavoratori in mobilita', puo', in via
eccezionale,  stabilire  deroghe sia in relazione ai criteri previsti
dall'articolo 2 in merito alle qualifiche professionali, sia a quanto
previsto dall'articolo 4 in merito alle graduatorie di precedenza.
  All'articolo 5 le parole: delle agevolazioni, sono sostituite dalle
seguenti: dei finanziamenti agevolati.
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
    L'articolo   1   del   decreto-legge  10  giugno  1977,  n.  291,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 8 agosto 1977, n. 501,
modificata  dal  decreto-legge  30 marzo 1978, n. 80, convertito, con
modificazioni,  nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e' sostituito dal
seguente:
    "Nelle  aree,  ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del
testo  unico  delle  leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali si
verifichi  uno  stato  di grave crisi dell'occupazione in conseguenza
dell'avvenuto   completamento   di  impianti  industriali,  di  opere
pubbliche  di  grandi  dimensioni  e  di  lavori relativi a programmi
comunque  finanziati  in  tutto o in parte con fondi statali, e nelle
quali   sussistano   possibilita'   di   occupazione   derivanti   da
investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti
previsti  e  finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui
alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste,
nonche' da altri programmi di opere pubbliche finanziate dallo Stato,
dalle regioni o dagli enti locali, puo' essere concesso ai lavoratori
che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere
suddette,  il  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale
previsto  dalla  legge  20  maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di
ventiquattro mesi.
  L'accertamento  delle  condizioni  di  cui  al  precedente comma e'
effettuato  dal  Comitato  dei  Ministri  per  il coordinamento della
politica  industriale  (CIPI),  su proposta del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  che  adotta  i conseguenti provvedimenti
mediante propri decreti trimestrali.
  Le  imprese  che vengono esentate, ai sensi del n. 2) dell'articolo
12  della  legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo
addizionale   sull'integrazione   salariale   corrisposta  ai  propri
dipendenti,  sono  esentate  altresi'  dal  pagamento delle ulteriori
contribuzioni   dovute  in  relazione  agli  interventi  della  Cassa
integrazione guadagni.
  I  nominativi  dei  lavoratori  di cui al primo comma devono essere
comunicati  dai  datori  di lavoro interessati, entro quindici giorni
dalla  data  del  primo  decreto di cui al secondo comma, agli uffici
provinciali  del  lavoro  e  della massima occupazione nel cui ambito
territoriale  sono  compresi  i  comuni  di  residenza dei lavoratori
stessi,  per  essere  iscritti  in  una  lista speciale, da istituire
presso gli uffici predetti.
  Tali  liste  saranno  trasmesse dagli uffici provinciali del lavoro
interessati  alle  rispettive  commissioni regionali per l'impiego le
quali,  anche  sulla  base  di  intese  interregionali  ed  osservati
opportuni  criteri  di  proporzionalita',  ripartiscono le offerte di
lavoro  avanzate  dalle imprese appaltatrici delle opere e dei lavori
di cui al primo comma da svolgersi in una determinata provincia e che
non siano state soddisfatte con lavoratori iscritti nella lista della
provincia  stessa,  tra i lavoratori iscritti nelle liste speciali di
altre province anche di regioni contermini.
  I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma, ancorche'
siano  cessati  dal  beneficio  della  Cassa  integrazione guadagni e
purche'  godano  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione, sono
avviati  con  precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e
dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui a:
    primo  comma  da  realizzarsi  nel  territorio  delle  rispettive
province,  ovvero,  in subordine, di altre province secondo i criteri
stabiliti,  ai sensi del quinto comma dalle commissioni regionali per
l'impiego.
  Le  imprese  che  appaltano  i  lavori  di  cui al primo comma sono
obbligate   ad   attenersi   ad  eventuali  clausole,  contenute  nei
capitolati   d'appalto,  intese  ad  assi  curare  il  reimpiego  dei
lavoratori iscritti nelle liste speciali. Le stazioni appaltanti e le
imprese  appaltatrici  sono  tenute  a  comunicare  tali  clausole ai
competenti  uffici  provinciali  del lavoro, i quali dovranno dare la
precedenza  ai  lavori  stessi secondo quanto previsto dalle clausole
suddette.
  Le  sezioni di collocamento che, a causa della in disponibilita' di
lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento, non
siano  in grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire alla
esecuzione  di  opere  e  lavori  non  derivanti  dagli  investimenti
pubblici  di  cui  al  primo  comma,  debbono comunicare le richieste
inevase  al rispettivo ufficio provinciale del lavoro che provvedera'
a  soddisfare  le richieste stesse avviando lavoratori iscritti nella
lista di cui al quarto comma.
  Gli  avviamenti  al lavoro ai sensi dei precedenti commi, ovvero ai
corsi  di  formazione  professionale  finalizzati  alle  occasioni di
lavoro  programmate,  eventualmente  organizzati  e  finanziati dalle
competenti  regioni,  sono  effettuate  dall'ufficio  provinciale del
lavoro  presso il quale e' istituita la lista di cui al quarto comma,
sulla   base   di  apposite  graduatorie  formate  dalla  commissione
provinciale per il collocamento con l'osservanza dei criteri previsti
dall'articolo  15  della  legge  29  aprile  1949,  n. 264, in quanto
applicabili.
  I  lavoratori  cessano  dal beneficio dell'integrazione salariale e
perdono  il  titolo  di  precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai
corsi  di  formazione  professionale di cui al nono comma, ovvero non
frequentino   regolarmente   i   corsi   stessi,   ovvero   rifiutino
l'avviamento  ai  lavori  previsti dai precedenti commi, quando detti
lavori  si  svolgano  in  un  ambito  territoriale  compreso entro 50
chilometri dal comune di residenza".
  L'articolo 7 e' soppresso.
  All'articolo  8,  primo  comma,  le  parole:  articoli  3 e 4, sono
sostituite dalle seguenti: articoli 3, 4 e 4-bis; e al secondo comma,
le   parole:   all'articolo  7,  sono  sostituite  con  le  seguenti:
all'articolo 6.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 febbraio 1979

                               PERTINI

                                                 ANDREOTTI - SCOTTI -
                                                 MORLINO - PANDOLFI -
                                                     PRODI - BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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