Legge Ordinaria n. 4 del 08/01/1979 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1979 n. 18)
Modifica all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente l'avanzamento nel ruolo speciale della Marina.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Dopo l'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, e'  aggiunto
il seguente: 
  Art. 8-bis. - "Nella prima applicazione della legge, le  anzianita'
maturate nel grado di sottotenente di vascello che superano i  cinque
anni sono conteggiate come anzianita' svolte nel grado di tenente  di
vascello;  le  anzianita'   complessive   maturate   nei   gradi   di
sottotenente di vascello e tenente di vascello  superiori  ai  dodici
anni sono conteggiate come anzianita' svolte nel grado di capitano di
corvetta. 
  Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge  hanno
maturato le condizioni dei dodici  anni  di  servizio  nei  gradi  di
sottotenente  di  vascello  e  tenente  di  vascello,  sono  promossi
capitano di corvetta in soprannumero  all'organico;  in  soprannumero
all'organico devono essere considerati anche coloro che alla data  di
entrata in vigore della legge sono  stati  promossi  in  applicazione
della legge normale di avanzamento ed erano in possesso dei requisiti
dei dodici anni di anzianita' complessiva nei due gradi. 
  Per le promozioni in organico da effettuarsi  per  gli  anni  1975,
1976, 1977, dovranno essere formati nuovi quadri di avanzamento  alla
luce delle promozioni fatte in soprannumero all'organico. 
  Per gli  ufficiali  di  cui  ai  commi  precedenti,  le  promozioni
ulteriori  previste   per   anzianita',   determinate   anche   dalle
rivalutazioni delle anzianita' previste dal primo comma, avvengono in
soprannumero, purche' in possesso dei titoli necessari  e  sia  stato
promosso il pari anzianita' di grado degli  ufficiali  facenti  parte
dei rispettivi ruoli in organico. 
  I soprannumeri creati dai commi precedenti vanno  considerati  come
riduzione  in  organico   dei   rispettivi   ruoli   nei   gradi   di
guardiamarina, sottotenente di vascello e tenente di vascello". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 8 gennaio 1979 
 
                               PERTINI 
 
                                                  ANDREOTTI - RUFFINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
 

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