Legge Ordinaria n. 51 del 19/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1979 n. 51)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, contenente disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978,  n.  813,
recante disposizioni in  materia  di  tariffe  autostradali  e  norme
intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli
enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei  consorzi  per
le autostrade siciliane, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, secondo comma, dopo le  parole:  di  cui  al  primo
comma, sono  aggiunte  le  seguenti:  fatta  eccezione,  a  far  data
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, per quelle affidate in concessione alla societa'  Autostrade
meridionali. 
  Al sesto comma, le parole: non costituisce componente positiva  del
reddito degli enti concessionari ai fini delle imposte dirette,  sono
sostituite dalle seguenti: 
    costituisce onere detraibile ai fini delle  imposte  sul  reddito
degli enti concessionari. 
  All'articolo 2, primo  comma,  e'  aggiunta  una  virgola  dopo  le
parole: dei debiti, ed un'altra dopo le parole: 
    31 dicembre 1978; le parole: e Messina-Catania,  sono  sostituite
dalle seguenti: Messina-Catania e Siracusa-Gela. 
  Al secondo comma, le parole: Entro trenta giorni,  sono  sostituite
dalle seguenti: Entro sessanta  giorni  e  dopo  le  parole:  atto  a
comprovare il diritto  acquisito  dai  creditori,  sono  aggiunte  le
seguenti: anche se il credito risulta da titoli di credito insoluti. 
  Al terzo comma, dopo le parole: al pagamento  dei  creditori,  sono
aggiunte le seguenti: compresi i beneficiari dei  titoli  di  credito
insoluti, eventualmente emessi dagli enti concessionari a fronte  dei
debiti di cui al primo comma. 
  Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
 
  I crediti risultanti da titoli di credito  insoluti  devono  essere
corredati da documentazione atta a dimostrare il diritto sottostante.
All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
  Agli oneri di carattere generale si fara' fronte con  i  fondi  del
bilancio ordinario dell'ANAS. 
  Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente: 
  Art. 2-bis. - Ai componenti  ed  al  segretario  della  commissione
tecnico-finanziaria istituita con l'articolo 7 del  decreto-legge  10
febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni,  nella  legge  6
aprile 1977, n. 106, spetta un compenso  che  sara'  determinato  con
decreto del Ministro dei lavori pubblici,  sentito  il  Ministro  del
tesoro. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 19 febbraio 1979 
 
                               PERTINI 
 
                                               ANDREOTTI - STAMMATI - 
                                                 PANDOLFI - MORLINO - 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
 

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