Legge Ordinaria n. 594 del 23/11/1979 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1979 n. 324)
Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  regioni  a  statuto ordinario possono aumentare, entro tre mesi
dall'entrata   in   vigore  della  presente  legge,  le  tasse  sulle
concessioni   regionali  relative  alle  competenze  trasferite  alle
regioni  stesse  con i decreti del Presidente della Repubblica numeri
1,  2,  3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 7, 8, 9, 10 e 11 del
15  gennaio 1972, in misura non superiore al triplo dell'ammontare in
vigore al 1 aprile 1972.
  All'accertamento,  liquidazione  e  riscossione  delle  tasse sulle
concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 novembre 1979

                               PERTINI

                                                 COSSIGA - REVIGLIO -
                                                              ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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