Legge Ordinaria n. 640 del 04/12/1979 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1979 n. 351)
Estensione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori licenziati che abbiano ottenuto la revoca del licenziamento con sentenza passata in giudicato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  modifica di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 1 del
decreto-legge  30  gennaio 1976, n. 9, convertito, con modificazioni,
nella  legge  29  marzo  1976,  n.  62, il trattamento d'integrazione
salariale   con   la   connessa  applicazione  del  disposto  di  cui
all'articolo  3  della  legge 20 maggio 1975, n. 164, spetta anche ai
lavoratori  licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o
della  cessazione  dell'attivita'  produttiva  che  abbiano  proposto
azione   giudiziaria  avverso  il  licenziamento,  quando  sia  stata
dichiarata  l'invalidita'  del licenziamento stesso e la sentenza sia
passata in giudicato in data successiva al 30 settembre 1976.
  Le somme che, in conseguenza della predetta sentenza, spetterebbero
a  titolo  di  retribuzione ai lavoratori di cui al comma precedente,
con   riferimento  ai  periodi  per  i  quali  e'  stata  corrisposta
l'integrazione  salariale,  saranno  versate,  da parte delle aziende
interessate,   alla   Cassa  integrazione  guadagni  per  gli  operai
dell'industria   ed   imputate   alla   separata  contabilita'  degli
interventi   straordinari   fino  a  concorrenza  dell'importo  della
integrazione salariale erogata.
 

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