Legge Ordinaria n. 647 del 24/12/1979 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1979 n. 351 suppl.)
Disposizioni per esercitare, in via provvisoria, il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sensi degli articoli 10 e 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
ai  fini dell'esercizio, in via provvisoria, del bilancio dello Stato
per  l'anno  finanziario  1980  e  fino  a  quando  lo stesso non sia
approvato  con  legge,  nell'allegata  tabella  A  sono  indicati gli
importi  da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale  e nelle allegate
tabelle  B  e C sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali
per  il  finanziamento  dei  provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel corso dell'anno 1980.
  Agli  stessi  fini  e  con  gli  stessi  limiti  di  cui  al  comma
precedente,  il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di
cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato,
in termini di competenza, in L. 62.126.536.976.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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