Legge Ordinaria n. 650 del 24/12/1979 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1979 n. 352)
Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  termini  di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma
dell'articolo  8  della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a
decorrere  dalle  rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo
1981.
  Entro   il  31  marzo  1980  ciascuna  regione,  sentiti  i  comuni
interessati, predispone ed invia al Comitato interministeriale di cui
all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, un primo programma
per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali
del risanamento e le priorita' delle opere da realizzare.
  Il  termine  di  cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a)
del  numero  2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14
della  legge  10  maggio  1976,  n. 319, nonche' il termine di cui al
secondo  comma  dell'articolo  9  della legge 16 aprile 1973, n. 171,
modificato  dall'articolo  1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n.
544,  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre
1976,  n.  690,  sono  riaperti  a decorrere dalle rispettive date di
scadenza e prorogati al 1 marzo 1980.
 

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