Legge Ordinaria n. 671 del 24/12/1979 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1980 n. 4)
Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA i 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  All'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica, e' aggiunto in fine il seguente comma: 
  "Ai  fini  del  computo  dei  periodi  minimi  di  comando   e   di
attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche
i  periodi  compiuti  nell'incarico  con  il  grado  inferiore  dagli
ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1979 
 
                               PERTINI 
 
                                                    COSSIGA - RUFFINI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
 

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