Legge Ordinaria n. 299 del 07/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 8 luglio 1980 n. 185)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153,
concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti
locali per l'anno 1980, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1, il secondo comma e' soppresso.
  All'articolo  2,  nel  primo  comma,  le  parole:  decreto-legge 19
dicembre, sono sostituite con le parole: decreto-legge 29 dicembre;
  nel  terzo  comma, sono soppresse le parole: ad eccezione di quelli
con  i  quali  siano  state  concesse indennita' in analogia a quella
spettante alle forze di polizia per servizio di istituto;
  al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
    ed   alle  indennita'  in  esso  previste,  operando  i  relativi
conguagli a carico o a favore del personale interessato.
  All'articolo  9,  nel  secondo comma, le parole: i loro consorzi ad
aziende sono sostituite dalle parole: i loro consorzi ed aziende.

  All'articolo 11, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Per  la  realizzazione  delle  linee  metropolitane,  se ragioni di
economicita'  lo  richiedono  puo' procedersi all'appalto dell'intera
opera con l'acquisizione della copertura finanziaria in base al piano
finanziario pluriennale di spesa.

  All'articolo 16, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  Se   gli   enti  locali  verificano  alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario  1980  che  le  aziende  speciali  di trasporto non hanno
potuto  contenere  la  perdita  di gestione entro il limite di cui al
comma  precedente, possono far ricorso alla facolta' di cui al quinto
comma  qualora siano stati adottati successivamente al 1 gennaio 1980
o  si adottino entro il 31 dicembre 1980 adeguati aumenti tariffari e
sempreche'  la tariffa minima per i percorsi urbani non sia inferiore
a lire duecento;

  dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
  Al  di  fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al finanziamento
delle  somme  occorrenti  per  la  ricapitalizzazione,  afferente  ai
bilanci  1979  e  precedenti, delle aziende costituite sotto forma di
societa'  per  azioni, quando l'ente locale, o l'insieme di piu' enti
locali,  riveste  la  posizione  di unico azionista o di azionista di
maggioranza,  puo'  essere  provveduto  mediante la contrazione di un
mutuo  la  cui annualita' di ammortamento, che dovra' essere iscritta
fra  le  spese  correnti  fermo  il  limite di cui al primo comma del
successivo  articolo  21, e' integralmente rimborsata all'ente o agli
enti  locali  da  parte  dell'azienda  che  la  iscrive  nel  proprio
bilancio.
  All'articolo 24, nel secondo comma, dopo la parola:
    personale, sono aggiunte le parole: nonche' dalla concessione dei
miglioramenti  economici  in applicazione del contratto di lavoro per
il triennio 1979-1981.

  All'articolo  26,  nel  primo comma, e' aggiunto, in fine, seguente
periodo:
  La  tassa  di  occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in
occasione di manifestazioni politico-culturali effettuate dai partiti
politici,  rappresentati  nelle  assemblee  nazionali e regionali, e'
applicata nella misura ridotta ad un terzo;
  il secondo comma e' soppresso;
  nel  terzo  comma,  le parole: dei precedenti commi sono sostituite
dalle parole: del precedente comma;
  al  quinto comma, le parole: ai precedenti commi nonche' le parole:
dagli  stessi commi sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
al primo comma e dallo stesso comma.

  L'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
  Entro  il  30  settembre  1981 i comuni e le province sono tenuti a
provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi
degli   esercizi   1980   e   precedenti,   per  eliminare  le  somme
insussistenti  o  prescritte  ed  adeguare la contabilita' alle norme
previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,
n. 421.
  Prima dell'esame del conto 1980 i consigli degli enti approvano gli
elenchi,  distinti  per capitoli, dei residui da conservare nel conto
stesso.
  Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente:
    a)   sono   precisate,   per  i  residui  attivi,  le  azioni  da
intraprendere  dalla  giunta  per  il  recupero  delle  somme  dovute
all'ente,  fissando i termini entro i quali tali azioni devono essere
effettuate;
    b) sono determinate, per i residui passivi, le somme:
      1)  impegnate nelle forme di legge, non pagate e ancora dovute,
relative  a  spese  afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in
deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno  1979, n. 421, verranno conservate nei residui, soltanto se il
relativo debito non e' prescritto;
      2)  impegnate  e  non  ordinate,  ovvero ordinate e non pagate,
esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978, 1979 e 1980.
    La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere
ultimata  dagli  uffici  di  ragioneria degli enti entro il 31 maggio
1981.  Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati
dal  consiglio,  per  la  verifica  del conto consuntivo 1980, che li
accompagna con una loro relazione.
  Entro il 31 ottobre 1981 la deliberazione di approvazione del conto
consuntivo  1980 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad
un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati
con  la  situazione  al  31  dicembre  1977,  all'organo regionale di
controllo,  il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del
controllo   effettuato  sulla  deliberazione,  ne  inoltra  copia  ai
Ministeri   dell'interno   e  del  tesoro,  ed  alla  regione,  e  ne
restituisce  un  esemplare  all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto
esame.
  Ai  disavanzi  di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per
la  quota  che,  dopo  le operazioni contabili di cui al primo comma,
risulta  a  chiusura  del  conto  consuntivo  1980, e' data copertura
mediante  operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello
Stato,  secondo tempi, criteri e procedure stabiliti dal Ministro del
tesoro   con   proprio   decreto,   sentite   l'ANCI   e   l'UPI.  Le
somministrazioni  di  detti  mutui  devono  essere  destinate  in via
prioritaria  alla  regolarizzazione  dei  rapporti  debitori fra enti
locali derivanti da quote di concorso obbligatorio.
  Con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto con quello del
tesoro,  udite  l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 luglio 1980,
sono stabilite le modalita' che gli enti interessati devono osservare
per   attuare  la  revisione  straordinaria  dei  residui  e  per  la
compilazione  degli  elenchi  e  della  certificazione  previsti  dal
presente articolo.
  I  comuni  e le province possono provvedere agli adempimenti di cui
al  presente  articolo  prima  o contestualmente all'approvazione del
conto  consuntivo  1979.  In tale caso, la verifica straordinaria dei
residui  si  intende  riferita  agli  esercizi 1979 e precedenti e le
operazioni  di  mutuo  di  cui  al  sesto  comma  sono effettuate con
riferimento  ai disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1977, per
la  quota  che,  dopo  le  operazioni  contabili stabilite, risulta a
chiusura del conto consuntivo 1979.

  All'articolo 35, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
  Sono  esonerati  dal pagamento dei diritti di segreteria, di cui al
terzo  comma,  gli  istituti di patronato e assistenza sociale di cui
alla  legge  27  marzo  1980,  n.  112,  che  richiedono  atti a fini
assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.
  All'articolo  36,  nel  primo  comma,  le  parole:  della  CISPEL -
Confederazione  italiana  servizi  pubblici  degli  enti  locali sono
sostituite  dalle seguenti: dell'AICCE - Associazione italiana per il
consiglio  dei  comuni  d'Europa,  della FIARO - Federazione italiana
associazioni regionali ospedaliere.
  All'articolo 41, il primo comma e' soppresso.
 

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