Legge Ordinaria n. 312 del 11/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 12 luglio 1980 n. 190 suppl. n. 1)
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.
                       (Area di applicazione)

  Le  disposizioni  contenute  nel  presente titolo si applicano agli
impiegati  civili  ed  agli  operai delle amministrazioni dello Stato
destinatari  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 maggio
1976, n. 268.
  Sono  esclusi  i  dirigenti,  il  personale di cui all'articolo 25,
undicesimo  comma,  della  presente  legge  ed  il  personale  con le
qualifiche  ad  esaurimento  di  ispettore generale e di direttore di
divisione  ed  equiparati  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  Ai   ricercatori,   primi   ricercatori   e  dirigenti  di  ricerca
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  ai direttori, ai direttori di
sezione   e   sperimentatori   degli   istituti   di   ricerca  e  di
sperimentazione    agraria   e   talassografici,   ai   direttori   e
sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica
in  via  provvisoria,  in  attesa  del  definitivo assetto degli enti
medesimi,  il  trattamento  economico dei docenti universitari. A tal
fine  per  i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita',
per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e
di  sperimentazione  agraria e talassografici e per i direttori delle
stazioni  sperimentali  per  la industria si considerano gli stipendi
dei  professori  di  ruolo  dell'Universita'; per i primi ricercatori
dell'Istituto  superiore  di sanita' gli stipendi degli assistenti di
ruolo  maggiorati  del  30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto
superiore  di  sanita'  e  per  gli  sperimentatori degli istituti di
ricerca  e  di  sperimentazione  agraria  e  talassografici  e  delle
stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di
ruolo maggiorati del 10 per cento.
  L'Istituto  centrale  di  statistica e' autorizzato ad estendere al
dipendente  personale,  con gli appositi adattamenti, le disposizioni
previste  dalla  presente  legge  per  il  personale  dei  ministeri,
mediante   deliberazione   da   sottoporre   all'approvazione   delle
amministrazioni   competenti,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative.
  Ai  sensi  dell'articolo  17  della legge 5 gennaio 1957, n. 33, si
provvede  alla  disciplina  degli  uffici e del personale comunque in
servizio  presso  il  Consiglio  nazionale dell'economia e del lavoro
entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti.
  Fino a quando non sara' provveduto ai sensi del citato articolo 17,
e  nel  rispetto  comunque  dei  principi  che saranno fissati in una
legge-quadro  sul  pubblico  impiego, si applicano, nei confronti del
predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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