Legge Ordinaria n. 422 del 08/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1980 n. 220)
Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A titolo di  concorso  nelle  spese  elettorali  sostenute  per  le
elezioni del 10 giugno 1979 dei rappresentanti italiani all'assemblea
dei popoli degli Stati riuniti  nella  Comunita'  europea  i  partiti
politici di cui al  presente  articolo  hanno  diritto  a  contributi
finanziari nella misura complessiva di lire 15 miliardi. 
  Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che
abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto. 
  I contributi sono ripartiti nel modo seguente: 
    a) il 20 per cento della somma stanziata e' ripartita  in  misura
uguale tra i  partiti  che  ne  hanno  diritto  ai  sensi  del  comma
precedente; 
    b) la somma residua e' ripartita tra i partiti aventi diritto  in
proporzione ai voti ottenuti. 
  I contributi per le spese elettorali sono versati  su  domanda  dei
rispettivi Segretari politici indirizzata al Presidente della Camera. 
  L'erogazione dei contributi e' disposta con decreto del  Presidente
della Camera, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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