Legge Ordinaria n. 427 del 13/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1980 n. 224)
Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Nei  casi  di  intervento  straordinario  della  Cassa integrazione
guadagni  agli  impiegati  sospesi  dal  lavoro  e'  corrisposta  una
integrazione  salariale  pari all'80 per cento della retribuzione che
sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
  L'importo  dell'integrazione  salariale, sia per gli operai che per
gli  impiegati,  calcolato  tenendo  conto  dell'orario  di  ciascuna
settimana  indipendentemente  dal  periodo di paga, non puo' superare
l'ammontare  mensile  di  lire  600.000;  detto  importo  massimo  va
comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto
dal  1  gennaio  di  ciascun  anno,  a partire dal 1981 detto importo
massimo  e'  aumentato  in  misura pari all'80 per cento dell'aumento
della  indennita'  di  contingenza dei lavoratori dipendenti maturato
nell'anno precedente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980

                               PERTINI

                                                   COSSIGA - FOSCHI -
                                                             PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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