Legge Ordinaria n. 464 del 13/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1980 n. 230)
Svolgimento di attivita' sportive degli insegnanti di educazione fisica, atleti o tecnici di livello nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  Ministro  della pubblica istruzione puo' mettere a disposizione
del  CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle
Olimpiadi,   ai   Campionati   del   mondo  ovvero  a  manifestazioni
internazionali  ad  essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo
di  educazione  fisica  che  siano  atleti  o  preparatori tecnici di
livello   nazionale   in  quanto  facenti  parte  di  rappresentative
nazionali,  al  fine di consentire loro la preparazione atletica e la
partecipazione alle gare sportive.
  Durante  tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti
e' a carico del CONI.
  Il  periodo trascorso nella posizione prevista nel precedente comma
e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola,
salvo  che  ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto
al congedo ordinario.
  Per  i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui
al  precedente  primo  comma  si  applica  nei limiti di durata della
nomina.
  I  posti  che si rendono disponibili in applicazione della presente
legge   possono   essere   conferiti   soltanto   mediante  supplenze
temporanee.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980

                               PERTINI

                                                    COSSIGA - SARTI -
                                                  PANDOLFI - D'AREZZO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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